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REGOLAMENTO (CEE) N. 1974/80 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1980 recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

Qualora si decida, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2750/75, di procedere all'esecuzione di un'azione comunitaria per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di cereali, di riso o di prodotti di detti settori, valgono le modalità generali di applicazione di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso.

Le modalità generali stabilite nel presente regolamento si applicano per operazioni da effettuare fob o cif.

Art. 2

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro designato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti.

2.

La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.

Tuttavia, se nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2750/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 viene deciso di ricorrere ad una procedura di trattativa privata, si applicano le disposizioni di cui al titolo III.

Titolo II. Procedura di gara

Art. 3

Qualora si decida di procedere ad una gara, un bando di gara stabilito conformemente all'allegato I è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eucopee, in allegato al regolamento che indice la gara, al più tardi dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 4

1.

Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta, contro apposita ricevuta, presso l'organismo d'intervento competente indicato nel bando di gara ovvero inviandola allo stesso mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento competente prima delle ore 12 (ora locale) dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte precisato nel bando di gara.

2. Se la gara riguarda più partite, ogni offerta può riferirsi ad una sola partita. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita.

3.

Nell'offerta devono essere indicati:

  1. a) il numero di riferimento della gara;

  2. b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

  3. c) il numero e il peso netto della partita cui si riferisce l'offerta;

  4. d) un solo porto d'imbarco prescelto fra i porti della Comunità accessibili alle navi di alto mare;

  5. e) l'importo offerto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara; nell'offerta deve essere tenuto conto in particolare delle spese di cui all'allegato II e, in caso di fornitura cif, deve essere indicato l'importo delle spese per il trasporto marittimo;

lo Stato membro nel quale l'offerente si impegna ad espletare le formalità doganali di esportazione, se la mobilitazione comporta l'acquisto di merce sul mercato della Comunità.

4. Ogni offerta deve essere corredata:

  1. a) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 5 è stata costituita prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

  2. b) dell'impegno dell'offerente di rispettare le condizioni di gara;

  3. c) dell'impegno dell'offerente di chiedere nel più breve termine per i quantitativi che gli sono aggiudicati un titolo di esportazione conforme all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2042/75;

  4. d) in caso di una gara per la fornitura di merce nella fase cif, dell'impegno dell'offerente di realizzare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente;

  5. e) in caso di gara per la fornitura di merci provenienti dall'intervento, dell'impegno dell'offerente di consegnare i prodotti senza sostituzione.

5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente al disposto del presente articolo e se non contiene alcuna condizione diversa da quelle fissate per la gara.

6. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Art. 5

1. Un'offerta è presa in considerazione soltanto se è costituita una cauzione destinata a garantire il rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario. L'importo della cauzione è fissato nel regolamento che indice la gara.

2.

La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento che procede alla gara.

Ogni Stato membro comunica i criteri di cui sopra alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Art. 6

Lo spoglio e la lettura delle offerte sono effettuati alla presenza del pubblico, a cura dei servizi competenti dell'organismo d'intervento che procede alla gara, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 7

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole, tenuto conto, se del caso, dell'adattamento di cui all'articolo 8.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrino corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telescritto inviato al più tardi il primo giorno successivo all'aggiudicazione.

Art. 8

1. Per il confronto delle offerte relative ad una gara per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, ogni offerta viene eventualmente corretta dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, alla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino della lettera e). La correzione si effettua:

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a ICM negativi,

— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a ICM positivi,

— ajustado del monto compensatorio adhesión.

2. Se del caso, l'importo compensativo monetario è convertito nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, applicando:

— quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,

— negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità euorpee, edizione C.

Titolo III. Procedura di trattativa privata

Art. 9

Qualora si decida di determinare le spese di fornitura in base a una procedura di trattativa privata, l'organismo d'intervento a tal fine designato conclude il contratto, dopo aver messo in concorrenza più offerenti, sulla base delle condizioni meno onerose.

In caso di mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, le offerte sono comparate, se del caso, in conformità del disposto dell'articolo 8.

Art. 10

1. Le disposizioni che, nell'ambito della procedura di gara, sono previste all'articolo 4, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, nonché al paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e), dello stesso articolo per gli impegni chiesti all'offerente, e all'articolo 5 per la costituzione di una cauzione, si applicano per quanto di ragione alla procedura di trattativa privata.

2. Le disposizioni previste dai titoli IV, V e VI per la procedura di gara si applicano, per quanto di ragione, anche alla procedura di trattativa privata.

Titolo IV. Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti

Art. 11

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere i propri obblighi conformemente alle norme del regolamento che indice la gara nonché a rispettare gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e).

2. L'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione aggiudicatagli.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.