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REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/81 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1981 che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, paragrafo 10, e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio2, modificato dal regolamento (CEE) n. 330/743, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n; 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonchù le qualità di riferimento4, ha introdotto l'elenco delle varietà di tabacco coltivate in Grecia e la definizione delle loro qualità di riferimento; che occorre dunque adattare in conformità i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà e qualità di riferimento dei tabacchi, in particolare i regolamenti seguenti:

- (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/816,

- (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81,

- (CEE) n. 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974, che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute alla conservazione del tabacco greggio all'intervento8, modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/799,

- (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco10, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81;

considerando che, con l'allegato I dell'atto di adesione della Grecia, è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione11, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81, una tabella di maggiorazioni e riduzioni per le varietà coltivate in Grecia; che una volutazione approfondita della gamma di qualità dei tabacchi ellenici e l'introduzione, con il regolamento (CEE) n. 1534/81, della classificazione delle varietà di tali tabacchi inducono tuttavia a modificare detta tabella;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio12 prevede, per il tabacco in foglia acquistato dagli organismi d'intervento, la conclusione di contratti di prima trasformazione e di condizionamento mediante licitazione privata; che i contratti possono essere aggiudicati soltanto alle offerte più favorevoli, purchù queste non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà;

considerando che tali importi sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2603/71; che, dopo l'ultima attualizzazione degli importi, gli elementi di calcolo si sono notevolmente modificati per talune varietà; che occorre pertanto attualizzare nuovamente detti importi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

3. L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione