REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/81 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 1974/80, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/812, in particolare l'articolo 28,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,
visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari4, in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del lo gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione6 stabilisce le modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentari in forma di cereali e di riso; che, a seguito dell'adesione della Grecia, occorre precisare, ai fini del corretto svolgimento delle gare e delle vendite a trattativa privata, il modo in cui vengono confrontate le offerte, qualora la mobilitazione sul mercato comunitario concerna prodotti per i quali è applicabile, negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, un importo compensativo adesione;
considerando che è opportuno ricordare che nessuna restituzione e nessun importo compensativo adesione sono applicabili all'atto dell'esportazione di tali merci a titolo dell'aiuto alimentare comunitario, tenuto conto che il valore del prodotto è finanziariamente a carico della Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1974/80 è modificato come segue. 1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Per il confronto delle offerte relative ad una gara per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, ogni offerta viene eventualmente corretta dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, alla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino della lettera e). La correzione si effettua:
— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a ICM negativi,
— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a ICM positivi,
— aumentando dell'importo compensativo adesione le offerte indicanti la Grecia».
2.
All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Alle forniture di aiuto alimentare per le quali è applicabile il presente regolamento non si applicano nessuna restituzione all'esportazione e nessun importo compensativo adesione».
Art. 2
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi azione di aiuto alimentare da effettuare in
Su richiesta degli interessati, le offerte presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per le quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, possono essere ritirate.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione