REGOLAMENTO (CEE) N. 3795 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1981 che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 574/72
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7, 51 e 235,
visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/812, in particolare l'articolo 97,
vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
visto il parere del Parlamento europeo3,
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/815 ha esteso ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71; che occorre adattare ove necessario il regolamento (CEE) n. 574/726, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81;
considerando le difficoltà inerenti alla determinazione di modalità d'applicazione della norma in base alla quale le persone che esercitano un'attività salariata in uno Stato membro e un'attività non salariata in un altro Stato membro sono in alcuni casi simultaneamente soggetti alla legislazione di ciascuno di detti Stati membri; che è pertanto necessario stabilire le modalità d'applicazione di tale norma per il caso di specie in un successivo regolamento;
considerando che in quest'occasione conviene tener conto di un certo numero di cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri per quanto riguarda i lavoratori salariati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1.
il titolo è sostituito dal testo seguente:
«REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 1972
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonchù ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità»
2.
l'articolo 4 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 8, i termini «articolo 10, paragrafo 2, lettera d)» sono sostituiti da «articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d)»;
b) il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:
«10. L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:
a) regolamento: articolo 14 quinquies, paragrafo 2, e articolo 17;
b) regolamento di applicazione: articolo 6 paragrafo 1, articolo 11 paragrafo 1, articolo 11 bis, articolo 12 bis, articolo 13 paragrafi 2 e 3, articolo 14 paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38 paragrafo 1, articolo 70 paragrafo 1, articolo 80 paragrafo 2, articolo 81, articolo 82 paragrafo 2, articolo 85 paragrafo 2, articolo 86 paragrafo 2, articolo 89 paragrafo 1, articolo 91 paragrafo 2, articolo 102 paragrafo 2, articolo 110, articolo 113 paragrafo 2»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
«11. L'allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento.»;
3.
l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 9 del regolamento
Articolo 6
Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata
1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione salariata o non salariata, può beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o, in mancanza, nel regime di sua scelta.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi»;
4.
l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 8
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. Se un lavoratore salariato o non salariato o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stato membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto da ultimo.
2. Se un lavoratore salariato o non salariato può pretendere al beneficio di prestazioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell'Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo»;
5.
l'articolo 8 bis è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 8 bis
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri
Se un lavoratore salariato o non salariato o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l'interessato è stato soggetto da ultimo»;
6.
l'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 9 bis
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione
Se un lavoratore salariato o non salariato che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione salariata o non salariata in applicazione dell'articolo 69 del regolamento si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione salariata o non salariata anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento»;
7.
l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 10
Regole applicabili ai lavoratori salariati o non salariati in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari
1. Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione salariata o non salariata è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare:
a) sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 73 o 74 del regolamento. Peraltro, se il coniuge del lavoratore salariato o del lavoratore salariato in disoccupazione contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o gli assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato membro;
b) sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento. Peraltro, se il titolare di pensione o di rendita che ha diritto a prestazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento, il coniuge o la persona che ha cura degli orfani per i quali sono dovute prestazioni a norma dell'articolo 78 del regolamento esercita un'attivita professionale sul territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto agli assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento a norma della legislazione di un altro Stato membro; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiedono i figli, a carico di questo Stato membro, nonchù eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.
2.
Se un lavoratore salariato soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto agli assegni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorchù, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovuti prestazioni o assegni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro, in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento.
Articolo 10 bis
Regole applicabili quando il lavoratore salariato o non salariato è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo
1. Se un lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze quali sono previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in causa per la concessione delle prestazioni o degli assegni familiari, si applicano le seguenti regole:
a) le prestazioni o gli assegni familiari cui l'interessato può pretendere in forza del suo assoggettamento alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni o assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione considerata. Se queste legislazioni non prevedono prestazioni o assegni giornalieri, dette prestazioni o assegni familiari sono concessi al prorata della durata del periodo durante il quale l'interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in causa;
b) se le prestazioni o gli assegni familiari sono stati corrisposti da un'istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra dette istituzioni;
c) per l'applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b) quando i periodi di impiego o di occupazione non salariata compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che servono a calcolare le prestazioni o gli assegni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l'interessato è stato egualmente soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di applicazione;
d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni o degli assegni familiari in forza della prima occupazione salariata o non salariata nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.
2. Se i familiari di un lavoratore salariato soggetto alla legislazione francese o di un lavoratore salariato in disoccupazione che beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese trasferiscono la loro residenza dal territorio di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel corso del medesimo mese civile, l'istituzione incaricata della corresponsione degli assegni familiari all'inizio del mese continua a corrisponderli per tutto il mese in corso»;
8.
l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento
Articolo 11
Formalità in caso di distacco di un lavoratore salariato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento
1. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore salariato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore salariato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento;
b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.
2.
L'accordo previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento deve essere chiesto dal datore di lavoro.
Articolo 11 bis
Formalità in caso di un'attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l'interessato svolge normalmente un'attività non salariata, in applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento
1. L'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoratore non salariato resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore non salariato nei casi in cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, e all'articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento;
b) nei casi in cui l'articolo 17 del regolamento è d'applicazione
2. L'accordo previsto all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento deve essere chiesto dal lavoratore non salariato»;
9.
l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 12
Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori salariati
Quando la legislazione tedesca è applicabile - in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 17 del regolamento - ad un lavoratore salariato che dipende da un'impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Germania e il lavoratore salariato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore salariato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Germania.
Se il lavoratore salariato non ha la residenza nel territorio della Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn»;
10.
l'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 12 bis
Regole applicabili alle persone di cui all'articolo 14 paragrafo 2 lettera b), all'articolo 14 paragrafo 3, all'articolo 14 bis paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater paragrafo 1 lettera a), del regolamento che svolgono normalmente un'attività salariata e/o non salariata nel territorio di due o più Stati membri Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera b), dell'articolo 14 paragrafo 3, dell'articolo 14 bis paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater paragrafo 1 lettera a), del regolamento, le seguenti regole sono applicabili:
1.
a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un'impresa la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro e un'attività non salariata nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede.
b) Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
2. a) Se conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 14 bis, paragrafo 2, prima frase, la persona che svolge normalmente un'attività salariata o non salariata nel territorio di due o più Stato membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risiede è soggetto alla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione designata dall'autorità competente dello stesso rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o
ii) nel caso che essa svolga un'attività salariata, nel cui territorio un'impresa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio.
b) Quest'ultima istituzione fornisce, se necessario, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore di lavoro o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.
3. a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o all'articolo 14 bis, paragrafo 3, del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un'attività non salariata in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa stessa abbia sede, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulti che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge un'attività salariata o non salariata,
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.
4. a) Se ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) punto ii), del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività salariata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che occupa l'interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività salariata;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2, lettera b), è applicabile per analogia.
5.
a) Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento, la persona che svolge normalmente un'attività non salariata nel territorio di due o più Stato membri ma che non svolge nessuna parte di quest'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli svolge la sua attività principale, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l'istituzione designata dall'autorità competente degli altri Stati membri interessati.
b) Le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designate da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lettera d), e delle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell'interessato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa.
c) L'istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all'interessato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate.
d) Per stabilire, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terza frase, del regolamento, l'attività principale dell'interessato, viene anzitutto tenuto conto della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l'interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, viene tenuto conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività.
e) Le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l'attività principale dell'interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.
6.
a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lettera b) se l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 o 3, del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo si applicano alla persona interessata, l'istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni designate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all'interessato viene determinata di comune accordo.
b) Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), saranno fornite dalle istituzioni degli Stati membri interessati all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta applicabile.
7. a) Se, conformemente all'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l'attività salariata, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività non salariata;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2, lettera b), è applicabile per analogia»;
11.
l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 13
Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari
1.
Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore salariato è stato assunto presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio.
Quando l'interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo.
2. L'interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.
3. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.
4. Se l'interessato ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia»;
12.
l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 15
1. Nei casi di cui all'articolo 18 paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45 paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67 paragrafi 1 e 2, del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti norme:
a) ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrerci per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore salariato o non salariato sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;
b) quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria;
c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo assimilato;
d) ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in conto soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in conto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;
f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica tale legislazione:
i) tiene conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure,
ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.
2. I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione.
3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti regole:
a) se l'interessato è un lavoratore salariato ed è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni, o se è un lavoratore non salariato:
i) un giorno equivale a otto ore e viceversa;
ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni;
vi) l'applicazione delle regole precedenti non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
b) se l'interessato è un lavoratore salariato ed è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:
i) un giorno equivale a nove ore e viceversa;
ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l'applicazione delle regole precedenti non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri»;
13.
l'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 18 del regolamento
Articolo 16
Attestato dei periodi di assicurazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore salariato o non salariato, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se non presenta detto attestato l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente»;
14.
l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 19 del regolamento
Articolo 17
Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura per sù e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore salariato o non salariato o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Tale attestato rimane valido finchù l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per un periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
6. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonchù la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un riborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.
7. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino in importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L'istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare se del caso la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.
8. Il lavoratore salariato o non salariato o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di un'attività salariata o non salariata dell'interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente informa inoltre l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore salariato o non salariato. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore salariato o non salariato.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa»;
15.
l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 18
Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2.
Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.
Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena costati che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonchù l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perchù l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se costata che l'interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonchù la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa»;
16.
l'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 22 del regolamento
Articolo 20
Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavoratori salariati dei trasporti internazionali, nonchù dei loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per se stesso o per i familiari che l'accompagnano, il lavoratore salariato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonchù la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, l'interessato è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore salariato ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
2. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
3. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.
4. Invece dell'attestato previsto dal paragrafo 1, il lavoratore salariato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili.
5. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
6. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento»;
17.
l'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 21
Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Lavoratori salariati diversi da quelli di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione o lavoratori non salariati
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, salvo il caso di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente a richiesta dell'interessato, possibilmente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia»;
18.
l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 22
Prestazioni in natura ai lavoratori salariati o non salariati in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonchù ai lavoratori salariati o non salariati autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.
2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento»;
19.
l'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 24
Prestazioni in denaro ai lavoratori salariati o non salariati in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore salariato o non salariato che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di applicazione».
20.
l'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento
Articolo 25
Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari.
Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.
L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3. In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente può chiedere all'interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione»;
21.
dopo l'articolo 32 è inserito il seguente testo:
«Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento
Articolo 32 bis
Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori non salariati
Il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento figurano nell'allegato 11»;
22.
l'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento
Articolo 33
Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 381R3795.1
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità»;
23.
l'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:
«Rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro
Articolo 34
1. Se le formalità previste all'articolo 20, paragrafi 1 e 4, ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore salariato o non salariato, dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.
2.
L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.
Se l'istituzione del luogo di dimora e l'istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 31 del regolamento, l'istituzione del luogo di soggiorno è tenuta inoltre a trasferire all'istituzione competente l'importo che deve essere rimborsato all'interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
3. Quando si tratti di spese considerevoli, l'istituzione competente può versare all'interessato un anticipo adeguato appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso»;
24.
l'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:
«Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
$Articolo 35
Domande di prestazioni d'invalidità nel caso in cui il lavoratore salariato o non salariato sia stato assicurato esclusivamente ai sensi della legislazione di cui all'allegato IV del regolamento, nonchù nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, ivi compresi i casi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o l'aggravamento dell'invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell'assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione.
2. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, l'istituzione alla quale il lavoratore salariato o non salariato è stato iscritto da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.
3. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l'istituzione alla quale il lavoratore salariato o non salariato è stato iscritto da ultimo si rivolge all'istituzione olandese per conoscere l'importo dovuto da questa istituzione»;
25.
l'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 36
Domande di prestazioni di vecchiaia, ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonchù di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore salariato o non salariato non è stato soggetto a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.
2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo.
3.
Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto da ultimo.
Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda alla istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest'ultima la trasmette all'istituzione competente.
4. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri»;
26.
l'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 37
Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione La presentazione delle domande di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione è soggetta alle seguenti regole:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione,
i) dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 1;
ii) dello Stato membro alla quale il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 3;
b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario, o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede; c) il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro alle quali il lavoratore salariato o non salariato è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore salariato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nel territorio di ogni Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso; d) se il richiedente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni»;
27.
l'articolo 38, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno»;
28.
l'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 39
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore salariato o non salariato sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate all'allegato IV del regolamento
1. Se il lavoratore salariato o non salariato ha presentato una domanda di prestazioni d'invalidità e se l'istituzione costata che le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all'istituzione alla quale l'interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest'ultima istituzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia, se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
3. Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, l'istituzione che ha istruito la pratica dell'interessato la trasmette all'istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.
4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3»;
29.
l'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 42
Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni
1. Per l'istruttoria delle domande di prestazioni, l'istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore salariato o non salariato sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.
2. La trasmissione di detti formulari all'istituzione di ogni Stati membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi»;
30.
l'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 43
Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda
1. L'istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e trasmette copia di detto formulario all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro presso la quale il lavoratore salariato o non salariato è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.
2.
Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:
a) i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;
c) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento.
Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria.
Se il diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro, e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria.
3.
Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria.
Se un diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, questo importo è comunicato all'istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo, esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito.
Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria.
4. Non appena l'istituzione d'istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, costata che debbono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 48, paragrafi 2 o 3, del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa.
5. Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d), del regolamento d'applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione, soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata»;
31.
l'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 44
Istituzione abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità
1. L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata a prendere la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento, in merito allo stato d'invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa prende questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.
2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.
3. Se del caso, occorre risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto per la prima volta»;
32. all'articolo 50 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. a) i) Quando un lavoratore salariato o non salariato cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette, al momento dell'immatricolazione dell'interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all'indentificazione dell'interessato nonchù la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito;
ii) inoltre, l'istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni;
iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato;
iv) per l'applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta.
b) Le istituzioni in causa, si richiesta dell'interessato o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione»;
33.
l'articolo 51 è costituito dal testo seguente:
«Controllo amministrativo e sanitario
Articolo 51
1.
Quando un beneficiario, in particolare di
a) prestazioni d'invalidità;
b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro;
c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani;
d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale;
e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro;
f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto,
dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Se si costata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un'attività salariata o non salariata o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività salariata o non salariata esercitata dall'interessato, l'importo del guadagno o delle risorse di cui egli ha disposto durante l'ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore salariato o non salariato della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato»;
34.
l'articolo 60 è sostituito del testo seguente:
«Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento
Articolo 60
Prestazioni in natura in caso di residenza in uno stato membro diverso dallo stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 52, lettera a) del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura. Detto attestato è rilasciato dall'istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall'istituzione competente. Se l'interessato non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli e, nell'attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purchù soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.
2. Tale attestato rimane valido finchù l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
5. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonchù la data di uscita.
6.
L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa.
L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare se del caso la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente.
7. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o cambiamento di attività salariato o non salariato, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L'istituzione competente, inoltre, informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell'interessato. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell'interessato.
8. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni delle legislazione di questo Stato membro.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa»;
35.
l'articolo 61 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 61
Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell'articolo 52, lettera b), del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d'interruzione del lavoro o, se la legislazione applicate dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato in inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante;
2.
Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.
Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità, è trasmesso senza indugio all'istituzione competente;
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena costati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonchù l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perchù l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica tale decisione all'interessato e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò e previsto dalla legislazione applicate da tale istituzione.
8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonchù la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa»;
36.
L'articolo 62 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 55 del regolamento
Articolo 62
Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore salariato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, chi si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato, nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze del datore di lavoro, nonchù le denominazione e la sede dell'istituzione competente. Quando l'interessato ha presentato tale attestato, si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se l'interessato non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
2. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
3. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.
4. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento.
5. Invece dell'attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore salariato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora l'attestato previsto al paragrafo 6.
6. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura. Tale attestato, che è rilasciato dalla istituzione competente possibilmente prima che l'interessato lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, specifica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
7. Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia»;
37.
l'articolo 63 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 63
Prestazioni in natura ai lavoratori salariati o non salariati in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonchù ai lavoratori salariati on non salariati autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento, il lavoratore salariato o non salariato è tentuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore.
2. Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) punto i), del regolamento»;
38.
l'articolo 64 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 64
Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le disposizioni dell'articolo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore salariato o non salariato che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso d'interruzione del lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di applicazione»;
39.
l'articolo 66 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 66
Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia
1. Nel caso di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, se l'istituzione competente contesta che sia applicabile la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell'assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applicazione.
2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore salariato o non salariato ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha beneficiato a titolo dell'assicurazione malattia sono considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale»;
40. (non concerne il testo italiano);
41.
l'articolo 70, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno»;
42.
l'articolo 71 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 60 del regolamento
Articolo 71
Aggravamento di una malattia professionale
1. Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire, all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni, tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente.
2. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, l'istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all'altra istituzione in causa, per l'accordo, l'importo a carico di quest'ultima istituzione in seguito all'aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da quest'ultima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi.
3. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), prima frase, del regolamento, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l'accordo, le notifiche apportate alla ripartizione precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate.
4. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), seconda frase, del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia»;
43.
l'articolo 72 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento
Articolo 72
Valutazione del grado di inabilità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti in precedenza
1. Per la valutazione del grado di inabilità, nei casi di cui all'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto, allorchù è sopravvenuto l'infortunio sul lavoro o è stata effettuata la prima costatazione sanitaria della malattia professionale, ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rimasto vittima in precedenza, quando era soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, qualunque sia il grado d'inabilità provocata da tali casi precedenti.
2. L'istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado d'inabilità provocato da tali casi precedenti.
3.
L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie.
Quando un'inabilità al lavoro precedente è stata provocata da un'infortunio verificatosi allorchù l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente per l'inabilità al lavoro precedente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente, nonchù, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, sono applicabili per analogia le disposizioni del paragrafo 2»;
44.
l'articolo 73 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento
Articolo 73
Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento e quando, nel paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi alla istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e l'indirizzo di questa istituzione»;
45.
l'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:
«Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all'articolo 57 del regolamento
Articolo 75
1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore salariato o non salariato o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti regole:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario, o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
2. L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente; essa invia copia della decisione all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente»;
46.
l'articolo 79 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 79
Attestato dei periodi
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore salariato o non salariato sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore salariato o non salariato è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, se è necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente»;
47.
l'articolo 80 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 67 del regolamento
Articolo 80
Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 o 4, del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore salariato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonchù tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione;
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo, o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore salariato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente»;
48.
l'articolo 82 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 82
Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione di detto stato membro.
L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3.
Se l'istituzione che rilascia l'attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione dello stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato completa l'attestato in questione, con una dichiarazione in tal senso all'atto della presentazione dell'attestato all'istituzione competente.
Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, sono applicabili per analogia a questa dichiarazione»;
49.
l'articolo 84 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 71 del regolamento
Articolo 84
Lavoratori salariati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), prima frase, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento, il lavoratore salariato in disoccupazione è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.
3. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte le informazioni relative ai diritti del lavoratore salariato in disoccupazione nei confronti di quest'ultima istituzione»;
50.
l'articolo 85 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 72 del regolamento
Articolo 85
Attestato dei periodi di attività salariata o non salariata
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare alla istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di attività salariata o non salariata compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. L'attestato è rilasciato a richiesta dell'interessato dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di attività salariata o non salariata compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente»;
51.
l'articolo 86 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, e dell'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento
Articolo 86
Lavoratori salariati soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento, il lavoratore salariato è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.
2. Il lavoratore salariato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza di tali familiari, o dall'istituzione del luogo di residenza di tali familiari, competente in materia di assicurazione malattia, oppure da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio risiedono tali familiari. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.
3. A corredo della domanda, il lavoratore salariato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale debbono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o debbono essere pagate ad una persona diversa da detto lavoratore.
4. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari per il pagamento delle prestazioni familiari, in particolare per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Tali accordi sono comunicati alla commissione amministrativa.
5. Il lavoratore salariato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:
— di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;
— di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari;
— di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;
— di qualsiasi esercizio di un'attività salariata per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza»;
52.
l'articolo 87 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento
Articolo 87
Lavoratori salariati soggetti alla legislazione francese
1.
Per beneficiare degli assegni familiari di cui all'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento, il lavoratore salariato è tenuto a presentare domanda all'istituzione competente che gli rilascia un attestato che certifichi che è soggetto alla legislazione francese ed ha diritto agli assegni familiari. In tale occasione, l'interessato è tenuto a firmare una dichiarazione che certifichi che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale.
I familiari sono iscritti presso l'istituzione del luogo di residenza su presentazione di tale attestato e dei documenti giustificativi richiesti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione per la concessione degli assegni familiari.
Se i familiari non presentano detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge alla istituzione competente per ottenerlo.
2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tre mesi dalla data del rilascio e deve essere rinnovato d'ufficio ogni tre mesi dall'istituzione competente;
3. Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari prevede la concessione di assegni familiari per un numero di giorni corrispondente alle giornate di occupazione compiute, mentre la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per un mese, gli assegni familiari sono concessi per un mese.
5. Nel caso di cui al paragrafo 4, quando i periodi compiuti sotto la legislazione francese sono espressi in unità differenti da quelle che servono per il calcolo degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, la conversione si effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione.
6.
L'istituzione competente informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della data in cui l'interessato cessa di avere diritto agli assegni familiari o trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro.
L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative al diritto agli assegni familiari dell'interessato.
Se l'istituzione competente lo ritiene necessario, l'istituzione di residenza procede, a sua richiesta, alla verifica della dichiarazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
7. I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa modificare il diritto agli assegni familiari, in particolare di qualsiasi trasferimento di residenza»;
53.
l'articolo 88 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento
Articolo 88
Lavoratori salariati in disoccupazione soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia
Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento di applicazione si applicano per analogia ai lavoratori salariati in disoccupazione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento»;
54.
l'articolo 89 è sostituito dal testo seguente:
«Applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento
Articolo 89
Lavoratori salariati in disoccupazione soggetti alla legislazione francese
1.
Per beneficiare degli assegni familiari nel territorio dello Stato membro in cui risiedono, i familiari di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo della loro residenza un attestato che certifichi che il lavoratore salariato in disoccupazione beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente francese in materia di disoccupazione o dall'istituzione designata dall'autorità competente francese, a richiesta del lavoratore salariato in disoccupazione, che è tenuto a firmare una dichiarazione che certifichi che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale.
Se i familiari non presentano detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Le disposizioni dell'articolo 87, paragrafi da 2 a 7, del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia»;
55.
l'articolo 90, paragrafi 1, 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:
«1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.
2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente, può presentare la domanda all'istituzione competente, o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all'istituzione competente;
3.
Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non è aperto ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato più lungamente soggetto.
Se del caso, occorre risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza»;
56.
l'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 93
Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione
1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento ai lavoratori salariati o non salariati e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro nonchù delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2, dell'articolo 22, dell'articolo 25 paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 26, dell'articolo 29 paragrafo 1, o dell'articolo 31 del regolamento, è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalle contabilità di quest'ultima istituzione.
2. Nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 2 secondo comma, all'articolo 22 paragrafo 3 secondo comma, all'articolo 29 paragrafo 1 e all'articolo 31 del regolamento nonchù per l'applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi.
3. Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l'ammontare.
4. Ai fini del rimborso, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori salariati o non salariati soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 8, seconda frase, del regolamento di applicazione.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria»;
57.
l'articolo 94 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 94
Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore salariato o non salariato non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo
1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore salariato o non salariato, è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori salariati o non salariati soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori salariati o non salariati con familiari; i-regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9 del regolamento d'applicazione;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori salariati o non salariati soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell'altro Stato membro.
4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento di applicazione;
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa»;
58.
nell'articolo 98, il titolo e i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«Familiari dei lavoratori salariati soggetti alla legislazione francese o dei lavoratori salariati in disoccupazione che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese
1. L'importo effettivo degli assegni familiari corrisposti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, e dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente francese all'istituzione che ha corrisposto detti assegni familiari quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
2. La Francia e ciascuno degli altri Stati membri o le autorità competenti della Francia e quelle di ciascuno degli Stati membri possono concordare il rimborso forfettario di tali assegni familiari. In caso di rimborso forfettario, il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto dividendo le spese annue totali relative agli assegni familiari corrisposti dalle istituzioni dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari all'insieme dei familiari dei lavoratori salariati o dei lavoratori salariati in disoccupazione residenti nel territorio di tale Stato membro per il numero medio annuo di famiglie aventi diritto ad assegni familiari;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale al numero medio annuo di lavoratori salariati soggetti alla legislazione dello Stato competente e, se del caso, di lavoratori salariati in disoccupazione che beneficiano di prestazioni di disoccupazione a carico di un'istituzione di questo Stato competente e i cui familiari sono ammessi a beneficiare degli assegni familiari corrisposti da un'istituzione di un altro Stato membro nel cui territorio risiedono»;
59.
l'articolo 108 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 108
Giustificazione della qualità di lavoratore stagionale
Per giustificare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore salariato di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dei servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l'istituzione del paese di occupazione rilascia, se del caso, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato»;
60.
l'articolo 109 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 109
Accordo concernente il versamento dei contributi
Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore salariato è occupato e il lavoratore salariato possono convenire che quest'ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente o, se del caso, all'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro»;
61.
l'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 113
Ricupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori salariati dei trasporti internazionali
1. Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall'istituzione competente, le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore salariato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, sono rimborsate dall'istituzione competente.
2. Le spese sostenute dall'istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore salariato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, se il lavoratore non si è prima rivolto all'istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall'istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione, a tale scopo designata dall'autorità competente dello Stato membro in causa.
3. L'istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l'istituzione indicata come competente o l'istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto»;
62.
l'articolo 114 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 114
Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni
In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento, oppure in merito alla determinazione dell'istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l'interessato che potrebbe pretendere a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza oppure, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda»;
63.
l'articolo 119 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 119
Disposizioni transitorie in materia di prestazioni familiari
1. I diritti di cui all'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento sono quelli di cui beneficiavano i lavoratori salariati per i familiari che danno diritto a prestazioni familiari, ai tassi e nei limiti applicabili il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 41 o dell'allegato D del regolamento n. 3, ovvero dell'articolo 20 o dell'allegato 1 del regolamento n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri7.
2. Finchù l'importo delle prestazioni familiari di cui al paragrafo 1 è superiore all'importo degli assegni familiari che sarebbero dovuti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento, spetterà all'istituzione competente francese corrisponderle al lavoratore salariato o direttamente ai familiari, nel loro luogo di residenza, per i figli che danno diritto a tali prestazioni familiari.
3. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari provvederà alla corresponsione degli assegni familiari secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, con onere di rimborso da parte dell'istituzione competente francese, quando si tratti di corrispondere le prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento.
4. Nei rapporti bilaterali fra gli Stati membri interessati, le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti».