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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 510/82 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1982 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro2, modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1238/803,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare detto regime;

considerando che occorre concedere agli agenti della fondazione ed ai loro aventi diritto gli stessi benefici di cui godono taluni agenti temporanei delle Comunità europee ed i loro aventi diritto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattia professionale, nonchù per quanto riguarda il regime pensioni, fatta tuttavia eccezione della maggiorazione della pensione di cui all'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 è modificato nel modo seguente:

1.

nell'articolo 30, paragrafo 1, l'ultimo comma è redatto come segue:

«Tuttavia l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell'esercizio delle sue funzioni continua a perepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale, finchù non sia ammesso a beneficiare della pensione d'invalidità prevista all'articolo 41 ter»;

2.

nell'articolo 36 è aggiunto il comma seguente:

«In caso di decesso del titolare di una pensione, il primo comma si applica per quanto concerne la pensione del defunto»;

3.

nell'articolo 47 il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:

«nonchù di limitare l'indennità prevista all'articolo 11 dell'allegato VI al rimborso del contributo di cui all'articolo 41 novies, maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % l'anno»;

4.

nel titolo II il testo del titolo del capitolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Sicurezza sociale e pensioni»;

5. nel titolo II il capitolo 6 contiene:

— una sezione A, intitolata «Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio, indennità di carattere sociale», che comprende gli articoli da 38 a 41,

— una sezione B, intitolata «Regime delle pensioni e indennità una tantum», che comprende gli articoli da 41 bis a 41 novies;

6.

il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 38

1.

Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 1 dell'allegato V e nei limiti dell'80 % delle spese sostenute, l'agente, il coniuge e i figli, nonchù le altre persone a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l'agente esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi di malattia. Tuttavia, la quota dell'80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale e altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee.

Il terzo del contributo necessario per assicurare questa copertura è a carico dell'affiliato, purchù non superi il 2 % del suo stipendio base, e gli altri due terzi sono a carico della fondazione.

Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto a norma dell'articolo 24 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, il direttore può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di tale malattia o infermità siano escluse dal rimborso delle spese di cui al primo comma.

2. Se l'agente dimostra che non può essere coperto da un altro regime di sicurezza sociale, continua a beneficiare del regime di copertura delle spese di malattia di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del suo contratto o durante il periodo nel corso del quale è colpito da malattia grave e prolungata contratta nel corso del suo impiego, senza dover versare contributi.

3.

L'agente rimasto al servizio della fondazione fino all'età di 60 anni o titolare di una pensione di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, del paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un agente in attività o di un agente rimasto al servizio della Fondazione sino all'età di 60 anni o di un titolare di una pensione di invalidità beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

4.

Beneficiano altresì del paragrafo 1, purchù non possano essere coperti da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie:

— l'ex agente della fondazione titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d'età,

— il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un ex agente della fondazione che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d'età.

Il contributo è calcolato sulla base della pensione dell'ex agente ed è posto a carico del beneficiario per metà.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di orfano.

5. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di 12 mesi supera la metà dello stipendio base mensile dell'agente o della pensione versata, il direttore della fondazione concede un rimborso speciale, dietro parere conforme dell'ufficio liquidatore, tenuto conto della situazione familiare dell'interessato, sulla base della regolamentazione cui rinvia l'articolo 1 dell'allegato V.

6.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione obbligatoria contro le malattie, per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili a titolo del paragrafo 1»;

7.

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 38 bis

1.

Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V, l'agente è coperto per tutto il periodo in cui esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi malattia contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2.

Le prestazioni garantite sono le seguenti:

  1. a) in caso di decesso

    — al coniuge e ai figli dell'agente deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;

    — in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente;

    — in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente;

    — in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, alla fondazione;

  2. b) in caso di invalidità permanente totale

  3. c) in caso di invalidità permanente parziale

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio: versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista alla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V.

Alle condizioni fissate da detta regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste dal regime pensioni.

3.

Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonchù tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato solo dopo esaurimento e a completamento dei rimborsi ricevuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38.

Articolo 40 bis

1. La fondazione, nei limiti degli obblighi che ad essa derivano dall'articolo 40, è surrogata di pieno diritto agli aventi diritto dell'agente nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte dell'agente.

2.

Le Comunità, nei limiti degli obblighi che a loro derivano dagli articolo 38 e 38 bis, sono surrogate di pieno diritto all'agente o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte o le ferite dell'agente o delle persone assicurate per il suo tramite.

Articolo 41 bis

L'agente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio, ha diritto ad una pensione di anzianità. Tuttavia egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 60 anni.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato l'agente durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito all'agente che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base all'articolo 3 dell'allegato VI. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.

Se l'agente ha diritto ad una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma del paragrafo 37 dell'allegato VI.

L'ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato VI per ogni anno di servizio maturato conformemente all'articolo 3 di detto allegato.

Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per anni di servizio ai sensi del primo comma si intendono quelli compiuti in qualità di agente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli anni precedenti al..., a condizione che a tale data l'agente risulti al servizio della fondazione in questa qualità.

Articolo 41 ter

Alle condizioni previste al capitolo III dell'allegato VI, l'agente ha diritto ad una pensione di invalidità allorchù sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale e che debba per questo motivo cessare il proprio servizio presso la fondazione.

Se l'invalidità è determinata da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di avere rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio di base dell'agente, è pari al tasso della pensione di anzianità cui l'agente avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale è definito all'articolo 5 dell'allegato VI.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, il direttore può decidere che l'interessato percepirà soltanto l'indennità una tantum di cui all'articolo 11 dell'allegato VI.

Articolo 41 quater

Alle condizioni previste al capitolo IV dell'allegato VI, la vedova di un agente o di un ex agente ha diritto ad una pensione di reversibilità.

L'ammontare mensile della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un agente deceduto nella posizione di attività o di congedo per servizio militare è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito all'articolo 5, dell'allegato VI.

Articolo 41 quinquies

1. Quando l'agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto ad una pensione di reversibilità, i figli a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 20 dell'allegato VI.

2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio del titolare di una pensione di reversibilità quale è prevista all'articolo 41 quater.

3.

Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, i figli a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato VI. Tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base a quest'ultimo articolo. $$4. Se il coniuge - non agente - di un agente è deceduto, i figli a carico di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano fissata per ciascuno al doppio dell'importo dell'assegno per i figli a carico.

Articolo 41 sexies

Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto agli assegni familiari previsti agli articoli 6, 7 e 8 dell'allegato IV. L'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di reversibilità è pari al doppio dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 7 dell'allegato IV.

Il titolare di una pensione di orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni previste dall'articolo 8 dell'allegato IV.

Articolo 41 septies

Le prestazioni e garanzie previste dagli articoli da 41 ter a 41 sexies sono sospese ove gli effetti pecuniari dell'assunzione dell'agente siano temporaneamente sospesi in virtù del regime applicabile della fondazione.

Articolo 41 octies Le pensioni sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese di apertura del diritto a pensione.

A tali pensioni viene applicato un coefficiente correttore superiore, pari o inferiore al 100 % in funzione delle condizioni di vita del paese di residenza del titolare della pensione; questi coefficienti sono uguali a quelli fissati dal Consiglio delle Comunità europee in forza dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Le pùnsioni subiscono gli stessi adeguamenti decisi dal Consiglio delle Comunità europee per le pensioni dei funzionari di dette Comunità.

Le pensioni sono pagate in una delle monete previste dall'articolo 38 dell'allegato VI sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 41 novies

Gli agenti contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Il contributo di ogni agente è pari al 6,75 % del suo stipendio base, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 3 dell'allegato IV. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato e iscritto nelle entrate del bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione.

Per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni, il direttore della fondazione delega l'autorità amministrativa incaricata della liquidazione e del pagamento delle pensioni agli ex funzionari della Commissione delle Comunità europee. Il servizio di queste prestazioni è a carico del bilancio generale delle Comunità europee»;

8.

il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEL PERSONALE E DELLA COMMISSIONE DI INVALIDITÀ

Capo I. Comitato del personale

Art. 1

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per due anni. Tuttavia, la fondazione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno.

Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall'assemblea generale degli agenti assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di agenti.

La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale nonchù dagli agenti che facciano parte di organi creati dalla fondazione sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

Capo II. Commissione d'invalidità

Art. 2

La commissione d'invalidità è composta di tre medici, designati il primo dalla fondazione, il secondo dall'agente interessato e il terzo di comune accordo tra i medici così designati.

In caso di carenza dell'agente interessato, un medico è assegnato di ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Se entro due mesi dalla designazione del secondo medico non vi è accordo sulla designazione del terzo medico questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa di una delle due parti.

Art. 3

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico della fondazione.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dalla fondazione, è a carico dell'interessato.

Art. 4

L'agente può sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse alla fondazione e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti»;

9.

è completato dai seguenti allegati:

l'allegato V, intitolato «Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattia professionale» e l'allegato VI, intitolato «Modalità del regime delle pensioni».

I suddetti allegati figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 2

L'agente che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è in servizio presso la fondazione ha facoltà di scegliere tra il mantenimento del regime di sicurezza sociale inizialmente previsto dall'articolo 38 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76, a condizione che tali disposizioni gli siano applicabili, e l'applicazione del nuovo regime previsto nel presente regolamento. Tale scelta deve essere operata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento ed è irrevocabile. Il regime previsto inizialmente dall'articolo 38 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 continua ad essere applicato per il periodo anteriore alla scelta nonchù nel caso che nessuna scelta sia intervenuta nei termini suddetti e che ciò non sia giustificato da circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1982. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS