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REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/82 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1982 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

Testo vigente

Art. 11

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:

  1. a) indicazioni delle disposizioni relative all'elaborazione del piano di miglioramento di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

  2. b) misure adottate per il conseguimento degli obiettivi e condizioni per la concessione dei contributi,

  3. c) stima del numero di aziende agricole che beneficeranno di queste misure,

  4. d) mezzi finanziari previsti per la realizzazione delle misure,

  5. e) collegamenti tra le misure previste nel presente titolo e quelle indicate ai titoli III e IV.

Titolo VI. Miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola

Art. 12

1. Il miglioramento delle attrezzature di formazione per agricoltori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), riguarda la costruzione e il rinnovamento

— dei centri di formazione agricola,

— dei centri di formazione agricola provinciali.

2. I centri di formazione hanno soprattutto il compito di organizzare corsi di formazione, quali sono definiti al titolo II della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura11, modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE.

Art. 13

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:

  1. a) il numero dei centri di formazione esistenti e di quelli da istituire,

  2. b) il numero dei centri le cui infrastrutture esistenti devono essere rafforzate;

  3. c) il numero di partecipanti da accogliere nei centri di cui rispettivamente alle lettere a) e b);

  4. d) il costo estimativo delle misure di cui rispettivamente alle lettere a) e b);

  5. e) il contenuto e durata dei corsi di formazione previsti.

Titolo VII. Misure forestali

Art. 14

1. Il miglioramento forestale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), riguarda misure di imboschimento e di miglioramento delle foreste degradate, nonché altre misure complementari necessarie, quali la costruzione di strade forestali, la regimazione dei torrenti e la protezione antincendio.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono servire a migliorare la situazione dell'agricultura della zona interessata mediante la conservazione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 15

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:

— natura dei lavori, superficie oggetto delle azioni da avviare e rispettiva ubicazione;

— stima dei costi e dei mezzi finanziari previsti;

— importanza economica delle misure per il settore agricolo nelle regioni considerate, comprese le conseguenze che ne risulteranno per i produttori.

Titolo VIII. Disposizioni finanziarie generali

Art. 16

1. La durata dell'azione comune si estende dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 fino al 31 dicembre 1989.

2. Nel corso del quarto anno, la Commissione presenta una relazione sull'andamento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia il caso di prolungare l'azione.

3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 198,6 milioni di ECU.

4. L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Art. 17

Il contributo del proprietario del terreno è pari almeno al 15 % del costo dei lavori di cui all'articolo 14; tuttavia, qualora l'inclusione di questo terreno nel programma sia di pubblico interesse ed il proprietario non ricavi alcun beneficio nell'immediato futuro a causa di questa inclusione, il suo contributo può essere preso a carico dalla pubblica autorità competente.

Art. 18

1. Le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel quadro dell'azione comune sono imputabili al Fondo nei limiti degli importi fissati al paragrafo 2.

2.

Il Fondo rimborsa al governo ellenico la percentuale seguente delle spese reali da esso sostenute:

  1. a) 50 % per i lavori di cui all'articolo 4. Tuttavia, questo importo non può superare il 40 % del costo totale dell'investimento con un massimo imputabile di:

    — 23,5 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete elettrica,

    — 62 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete dell'acqua potabile,

    — 42 milioni di ECU per le strade poderali e di comunicazione;

  2. b) 50 % per le altre misure, con un massimo imputabile di:

    — 5 000 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 6, con un limite globale di 35 000 ettari e di 115 milioni di ECU;

    — 500 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 8, lettera a), con un limite globale di 300 000 ettari e di 72 milioni di ECU;

    — 1 500 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 8, lettera b), con un limite globale di 900 ettari e di 0,5 milioni di ECU;

    — 5,6 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

    — 30 ECU per vitello con un limite globale di 5,2 milioni di ECU per la misura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

    — 3 milioni di ECU per le, misure di cui all'articolo 12;

    — 2 300 ECU per ettaro per i lavori di imboschimento, con un limite globale di 12 000 ettari e di 25 milioni di ECU;

    — 2 000 ECU per ettaro per il miglioramento di foreste degradate, con un limite globale di 10 000 ettari e 16 milioni di ECU;

    — 260 ECU per ettaro per la regimazione dei torrenti, con un limite globale di 100 000 ettari protetti e di 16 milioni di ECU;

    — 150 ECU per ettaro per la protezione antincendio, con un limite globale di 150 000 ettari protetti e di 21 milioni di ECU;

    — 18 000 ECU per km per le strade forestali, con un limite globale di 3 000 km e 45 milioni di ECU;

    — 6 % del costo globale del progetto interessato nell'ambito dell'articolo 14 per i lavori preparatori riguardanti i progetti sui terreni privati, con un limite di 1,2 milioni di ECU.

    — 70 % per i lavori di cui all'articolo 4. Tale importo tuttavia non può superare il 60 % del costo totale dell'investimento;

    — 70 % per le misure e i lavori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

    — 60 % per le misure e i lavori di cui agli articoli 6 e 8 e all'articolo 12, paragrafo 1.

Tuttavia, per quanto riguarda le spese effettuate a decorrere dal 29 luglio 1988, il Fondo rimborsa al governo ellenico — nei limiti degli importi massimi imputabili di cui al primo comma — le seguenti percentuali delle sue spese effettive:

2 bis. In occasione dell'approvazione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, di un adattamento del programma ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione può modificare i limiti fissati nel paragrafo 2, primo comma, senza tuttavia superare il costo di previsione di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 19

Al momento dell'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione fissa, d'accordo con la Repubblica ellenica, le modalità secondo le quali essa sarà informata sullo svolgimento dell'azione di sviluppo.

Art. 20

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica ellenica e allo stato di avanzamento del programma.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agricole formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. Il tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (2) Parere reso il 9 luglio 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 30 giugno 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).