REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/82 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1982 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
considerando che, per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole svantaggiate;
considerando che, in talune regioni svantaggiate della Grecia, ai sensi della direttiva 81/645/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia)4, esistono gravi problemi di sottoccupazione in agricoltura;
considerando che la percentuale della popolazione attiva occupata nel settore agricolo è relativamente elevata e che, di conseguenza, il livello dei redditi agricoli è molto basso;
considerando che l'infrastruttura rurale di queste regioni, in particolare i servizi di pubblica utilità quali l'elettricità, l'acqua potabile e le strade poderali e di comunicazione, è del tutto insufficiente e che la realizzazione o il potenziamento di questi servizi è un presupposto importante per il miglioramento delle strutture agricole;
considerando che le condizioni della produzione agricola in queste regioni sono gravemente compromesse da una situazione idraulica particolarmente squilibrata e che l'utilizzazione delle acque disponibili permette di creare reti irrigue di dimensioni ridotte;
considerando che nelle zone montane e collinari il miglioramento dei pascoli e la protezione contro l'erosione sono assolutamente indispensabili per migliorare l'agricoltura;
considerando che relativamente pochi agricoltori di queste regioni sono in grado di attuare piani di sviluppo che permettano loro di raggiungere il reddito da lavoro comparabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole5, modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE6 e che lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino, in connessione con il miglioramento dei pascoli e con l'irrigazione, può contribuire a migliorare in modo efficace e permanente la situazione economica delle aziende agricole;
considerando che il livello di formazione della popolazione agricola è molto basso; che, per garantire la massima efficacia alle misure intese a migliorare le condizioni di produzione in agricoltura, occorre sviluppare la capacità professionale degli agricoltori; che è quindi necessario migliorare l'infrastruttura in materia di formazione agricola mediante la creazione di centri di formazione o l'ampliamento e il rinnovamento dei centri esistenti;
considerando che a causa dell'esistenza di terre agricole colpite dall'erosione, la conservazione del suolo e delle risorse idriche costituisce una necessità di capitale importanza e che l'imboschimento e il miglioramento delle foreste degradate, comprese le misure di protezione e di conservazione delle foreste, costituiscono mezzi adeguati per la difesa delle terre agricole in queste regioni;
considerando che è opportuno perseguire tali obiettivi con un'azione che combini i vari elementi e che venga attuata nell'ambito di un programma speciale;
considerando che da quanto precede risulta che le misure suindicate costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/802;
considerando che spetta alla Commissione decidere, dopo aver consultato il comitato permanente per le strutture agricole, l'approvazione di un programma presentato dal governo ellenico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Misure destinate ad incentivare lo sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia
Art. 1
1. Per incentivare lo sviluppo dell'agricoltura in alcune regioni della Grecia è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che sarà attuata dalla Repubblica ellenica ai fini di un miglioramento significativo delle strutture agricole e delle possibilità di produzione agricola nelle zone interessate.
2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva 81/645/CEE, dei dipartimenti Euritania, Carditsa, Tricala, Ftiotide, Focide, Acarnania-Etolia, Arta, Preveza, Giannina, Tesprozia, Grecena, Larissa, Cozani, Castoria, Florina, Corinzia, Acaia, Elide, Messenia, Laconia, Argolide e Arcadia.
3. La Comunità può, conformemente al titolo VIII, concedere un contributo all'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», misure riguardanti:
a) il miglioramento dell'infrastruttura rurale;
b) l'irrigazione;
c) il miglioramento fondiario;
d) lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino;
e) il miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola;
f) il miglioramento forestale.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 devono essere realizzate nell'ambito di un programma elaborato dal governo ellenico e approvato dalla Commissione.
Art. 2
1. Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 contiene:
a) una descrizione delle diverse misure in esso previste, quali sono indicate nei titoli da II a VII, compresi i relativi costi e le modalità di finanziamento;
b) il calendario previsto per l'esecuzione di ciascuna misura;
c) le misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e disposizioni che possano influire sullo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni interessate;
d) un'assicurazione che le azioni prospettate sono compatibili con la protezione dell'ambiente.
2. Il programma contiene altresì le informazioni di cui agli articoli 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Il governo ellenico fornirà inoltre tutte le informazioni supplementari che la Commissione gli richieda per la valutazione del programma.
3. L'insieme delle misure previste dall'azione comune deve inserirsi nel quadro del programma di sviluppo regionale, qualora la Repubblica ellenica sia tenuta a comunicare tale programma alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un fondo europeo di sviluppo regionale9.
4. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune.
Art. 3
1. Il programma è trasmesso alla Commissione dal governo ellenico.
2. Il programma e gli eventuali adattamenti sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 21, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Titolo II. Infrastruttura rurale
Art. 4
Il miglioramento dell'infrastruttura rurale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), comporta:
a) l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete dell'acqua potabile, a favore delle aziende agricole, nonché dei villaggi o delle borgate i cui abitanti dipendono principalmente dall'agricoltura;
b) la costruzione e il miglioramento di strade poderali e di comunicazione destinate principalmente all'agricoltura e alla silvicoltura.
Art. 5
1. Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:
— dati concernenti la popolazione agricola e non agricola;
— stima del numero di aziende agricole che usufruiranno dell'approvvigionamento di elettricità e di acqua potabile;
— lunghezza delle strade poderali e di comunicazione da costruire o da migliorare e stima del numero di aziende agricole che ne trarranno vantaggio.
2. I progetti che beneficiano di aiuti comunitari a titolo di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 o di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Titolo III. Irrigazione
Art. 6
L'irrigazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), comporta la realizzazione di reti collettive di irrigazione di dimensioni ridotte non eccedenti 400 ettari, tranne in casi eccezionali.
Art. 7
Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:
a) superfici da irrigare, loro ubicazione e stima del numero di progetti e delle aziende beneficiarie;
b) stima dei costi e loro ripartizione nel tempo;
c) aiuti previsti per l'esecuzione dei lavori.
Titolo IV. Miglioramento fondiario
Art. 8
Il miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), comporta:
a) il miglioramento dei pascoli, compresa la realizzazione degli impianti occorrenti;
b) i lavori di protezione delle terre agricole contro l'erosione idrica, quali banchine e fossi di scolo.
Art. 9
Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:
a)
— superficie dei pascoli da migliorare, natura ed entità dei lavori previsti;
— stima dei costi e loro ripartizione nel tempo;
— aiuti previsti per l'esecuzione dei lavori;
b) superficie agricola interessata dalle misure di protezione contro l'erosione, natura dei lavori e stima dei costi.
a)
Titolo V. Sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino
Art. 10
1. Lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), comporta:
a) aiuti all'ammodernamento e alla costruzione di stalle;
b) aiuti per l'acquisto di macchine destinate alla produzione foraggera;
c) aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi di razza, approvati, purché sussistano le condizioni per il loro sfruttamento economico. Tali aiuti non sono tuttavia concessi per l'acquisto di tori di razza lattifera pura;
d) un premio per i vitelli da carne o i vitelli ottenuti da un incrocio con una razza da carne e mantenuti per almeno dodici mesi nell'azienda di origine. Questo premio è concesso per un massimo di 15 vitelli per azienda e per anno.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli aiuti per l'acquisto di riproduttori da parte di singoli imprenditori agricoli di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, sono concessi agli agricoltori che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie10, il cui piano di miglioramento materiale dimostri:
— che gli investimenti previsti ammontano almeno a 2 500 ECU per azienda;
— che una volta ultimato il piano, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino, rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda, non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda;
— che le stalle soddisfano ai requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme comunitarie.
3. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 18.
Art. 11
Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:
a) indicazioni delle disposizioni relative all'elaborazione del piano di miglioramento di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
b) misure adottate per il conseguimento degli obiettivi e condizioni per la concessione dei contributi,
c) stima del numero di aziende agricole che beneficeranno di queste misure,
d) mezzi finanziari previsti per la realizzazione delle misure,
e) collegamenti tra le misure previste nel presente titolo e quelle indicate ai titoli III e IV.