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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2152/82 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1982 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che è necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/692, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1545/733, per tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.