REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/83 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1983 che modifica, per talune varietà di tabacco, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71 e (CEE) n. 410/76
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/822, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10, e l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che fissa per il raccolto 1983 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati dal tabacco in colli nonché le qualità di riferimento3, ha trasferito la varietà Elassona dal numero d'ordine 20 b) al numero d'ordine 19 b); che è pertanto opportuno completare i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà dei tabacchi e precisamente:
- il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di intervento nel settore del tabacco greggio4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/815;
- il regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio6, modificato dal regolamento (CEE) n. 1759/837;
- il regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/81;
- il regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco9, modificato dal regolamento (CEE) n. 2728/81;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/83 ha modificato la scelta della qualità di riferimento della varietà Forchheimer Havanna II c, nonché la descrizione che ne è fatta; che è opportuno pertanto procedere ad un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1727/70 per quanto concerne la descrizione della qualità di riferimento di tale varietà;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Negli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 1727/70, I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70, nonché nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 e del regolamento (CEE) n. 410/76 i termini impiegati per designare le varietà in corrispondenza dei numeri d'ordine 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti termini:
19.
a) Kaba Koulak classico
b) Elassona
20.
a) Kaba Koulak non classico
b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1.
Art. 2
1. La descrizione delle varietà 19 e 20 di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1727/70 è sostituita da quella che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.
2. La descrizione della categoria B della varietà 11 di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1727/70 è sostituita da quella che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione