REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/84 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2498/75 che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/842, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/834, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/806, stabilisce all'articolo 3 i documenti sulla cui base è fornita la prova che gli agrumi comunitari per i quali è stata chiesta la compensazione finanziaria sono introdotti sul territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente; che è necessario prevedere altri documenti, segnatamente qualora nella spedizione verso un altro Stato membro non si ricorra alla procedura del transito comunitario, nonché adeguare il regolamento alle attuali disposizioni in materia di transito comunitario;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario ai fini dell'applicazioe di misure comunitarie che determinano il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci7, è sostituito dal regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/839; che è necessario adeguare le disposizioni di carattere doganale al regime del transito comunitario attualmente in vigore;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2498/75 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 3
1.
La prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha ricevuto:
— per i prodotti spediti verso un ufficio di destinazione in un altro Stato membro con un documento di transito comunitario T2 o T2 GR, o
— per i prodotti spediti verso un altro Stato membro con un documento T2 L o T2 LGR, redatto in conformità dell'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 223/77,
— lettera di vettura internazionale o
— bolletta di spedizione collo espresso internazionale o
— bollettino di consegna - transito comunitario,
l'esemplare di rinvio del suddetto documento.
Per i prodotti spediti verso un altro Stato membro con uno dei documento che figurano qui di seguito equiparati al documento T2;
la prova di cui al primo comma è rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza, dopo che quest'ultimo ha preso visione della lettera di vettura, della bolletta di spedizione o del bollettino di consegna da cui risulti che i relativi prodotti sono stati accettati per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto nello Stato membro speditore o all'esterno della Comunità solo se la prova non è stata o non sarà rilasciata.
2.
Per i prodotti che non sono spediti verso un altro Stato membro in conformità del disposto del paragrafo 1, ed in particolare i prodotti spediti con la procedura del transito comunitario interno verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco, da cui saranno spediti verso un altro Stato membro, la prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 è costituita esclusivamente dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.
Debbono essere compilate le caselle 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo. La casella 104 è compilata cancellando la dicitura del primo trattino e completando quella del secondo trattino con una delle diciture seguenti:
"Prodotti destinati ad essere introdotti in... (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75";
"Produkter bestemt til indfoersel i... (indfoerselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EOEF) nr. 2498/75";
"Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach... (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind";
"Proïónta proorizómena na eisachthoýn sto... (krátos mélos eisagogís) sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 2498/75",
"Products to be imported into... (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75";
"Produits destinés à être introduits en/au... (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) no 2498/75";
"Produkten bestemd om in... (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75".
Allorché i prodotti destinati ad un altro Stato membro vengono spediti secondo la procedura di transito comunitario verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco dal quale verranno spediti verso quest'altro Stato membro, l'esemplare di controllo accompagna i prodotti, in deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 223/77, sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione