REGOLAMENTO (CEE) N. 886/85 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 410/76 che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/822, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 884/85 (4), prevede un regime di controllo per quanto riguarda le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco; che tale controllo è volto, in particolare, ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo e i quantitativi che ne escono, tenuto conto delle perdite massime di peso ammissibili per ciascuna varietà durante le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco;
considerando che il regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2165/836, ha aumentato di quattro punti i tassi massimi delle perdite di peso per il tabacco sottoposto ad operazioni di battitura, onde tener conto delle perdite supplementari causate da questo procedimento di trasformazione e di condizionamento; che, tenuto conto delle prassi commerciali attuali e dello scarso valore dei sottoprodotti ottenuti dalla battitura, che consistono nelle costole e nelle nervature, si ritiene opportuno prendere in considerazione, in caso di battitura, unicamente i pezzi di parenchima aventi un diametro minimo di 0,5 cm per procedere alla verifica di corrispondenza con i quantitativi di tabacco in foglia sottoposti a controllo;
considerando che, sulla scorta di dati tecnici disponibili, il parenchima costituisce in generale il 72 % del peso delle foglie intere di tabacco in colli; che la parte restante è costituita, rispettivamente, per il 21 % da costole, per il 3 % da nervature e per il 4 % da perdite supplementari di peso ammesse in caso di battitura;
considerando che, per procedere alla verifica della corrispondenza di peso tra i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo e i quantitativi che ne escono unicamente sotto forma di pezzi di parenchima aventi un diametro minimo di 0,5 cm, è opportuno che il peso netto risultante dall'applicazione delle perdite massime di peso venga diviso, in linea generale, per 1,389, coefficiente che corrisponde alle componenti del tabacco in colli diverse dal parenchima; che occorre modificare corrispondentemente l'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La nota 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 è sostituita dal testo seguente:
«1 Per il tabacco del raccolto 1985 e seguenti, il peso netto risultante dall'applicazione di questi tassi è diviso per 1,389 % per procedere alla verifica di peso tra il tabacco messo sotto controllo ed i soli parenchimi aventi un diametro minimo di 0,5 centimetri, ottenuti dalla battitura».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.