REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/85 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 410/76, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/822, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/854, prevede, per ciascuna varietà di tabacco, un tasso massimo delle perdite di peso ammesse, utilizzato per procedere alla verifica di corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti a controllo e quelli uscenti dal controllo;
considerando che, dai controlli di corrispondenza di peso effettuati al termine delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento delle varietà elencate al numero d'ordine 11 dell'allegato, risulta che il tasso massimo delle perdite di peso fissato per tali varietà è eccessivo; che è pertanto opportuno ridurlo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76, il testo corrispondente al numero d'ordine 11 è sostituito dal seguente:
1.2.3 // // // // «Numero d'ordine // Varietà // Perdite massime di peso (in percentuale del peso netto di tabacco in foglia) // // // //1 11 // a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano // 22» // // //
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica al tabacco del raccolto 1985 e dei raccolti successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente