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REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/85 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1985 relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di taluni regolamenti nel settore degli ortofrutticoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto d'adesione, è necessario adattare, nel settore degli ortofrutticoli, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti - n. 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963, relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1857/852,

- (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2074/854,

- (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/836,

- (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/848;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione ed entrano in vigore con riserva e dalla data dell'entrata in vigore del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

L'allegato del regolamento n. 80/63/CEE è completato con le seguenti indicazioni:

«Regno di Spagna

SOIVRE

Secretaría de estado de comercio

Ministerio de Economía y Hacienda

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

Repubblica portoghese

Junta nacional das frutas

R. Rodrigo de Fonseca, 8

1200 Lisboa».

2.

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 496/70 è completato con le seguenti indicazioni:

«Regno di Spagna

SOIVRE

Secretaría de estado de comercio

Ministerio de Economía y Hacienda

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

Repubblica portoghese

Junta nacional das frutas

R. Rodrigo de Fonseca, 8

1200 Lisboa».

3.

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74 è completato con le seguenti indicazioni:

1.2 // «Regno di Spagna // Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao // Repubblica portoghese // Lisbona, Porto».

4.

L'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2498/75 è completato con le seguenti indicazioni:

«Productos destinados a ser introducidos en... (Estado miembro importador) conforme al Regolamento (CEE) n 2498/75»

«Productos come destino a... (Estado-membro importador) em conformidade com o Regulamento (CEE) n 2498/75».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente