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REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/87 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 392/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/862, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento3, modificato dal regolamento (CEE) n. 961/874, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 392/87 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/876, in seguito alle indicazioni trasmesse dalle autorità italiane ha designato quale luogo di magazzinaggio delle scorte di intervento di frumento duro messo a disposizione dell'organismo di intervento spagnolo la città di Siracusa;

considerando che è risultato che i quantitativi disponibili a Siracusa non sono sufficienti a coprire il fabbisogno del provvedimento istituito dai regolamenti (CEE) n. 230/87 e (CEE) n. 392/87; che, d'altronde, nel frattempo si sono rese disponibili scorte di frumento duro presso l'organismo d'intervento spagnolo; che è pertanto opportuno autorizzare la consegna del frumento duro a cura dell'organismo di intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente