REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis- tica e alla tariffa doganale comune1, modificato dal regola- mento (CEE) n. 3985/872, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame3, in particolare l'articolo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale nel settore del pollame sono state effettuate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio4 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova5 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione6 al fine di adeguare in base alla terminologia della nomenclatura combinata le designazioni delle merci e i codici tariffari ivi indicati;
considerando che occorre apportare adeguamenti di ordine tecnico a vari regolamenti di applicazione congiunta relativi al settore delle uova e del pollame, nonché adeguamenti di carattere sostanziale relativi al settore del pollame, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;
considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione, del 3 ottobre 1972, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria7, è sostituito dal testo seguente:
I prelievi fissati in conformità dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria:
>SPAZIO PER TABELLA>
Art. 2
L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 25 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione1 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1916/862, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Art. 3
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile3 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/864, il testo del paragrafo 1 e la parte introduttiva del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1 Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento.
2. Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie:»
Art. 4
Il testo della parte introduttiva dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/802, è sostituito dal testo seguente:
«La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nelle sottovoci 0105 11 e 0105 19 e nella voce 0207, escluse le sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50, le voci 0407 e 0408 della nomenclatura combinata esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»
Art. 5
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/864, è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente POR:L376UMBI09.95 FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1183 mm; 187 Zeilen; 8084 Zeichen; Bediener: PUPA Pr.: B; Kunde:................................ (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficale.