reg. (CEE) n. 4064/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/872, in particolare l'articolo 46 bis,
visto il parere del comitato di esperti istituito dal paragrafo 2 del suddetto articolo,
considerando che l'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro fissa le condizioni alle quali può essere concessa un'indennità di disoccupazione all'ex agente della Fondazione che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo;
considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/883 la Commissione ha stabilito le disposizioni di esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il quale è identico all'articolo 46 bis del regime applicabile al personale della Fondazione,
Articolo 1 Le disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88, ad eccezione dell'articolo 5, sono applicabili per analogia agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente