REGOLAMENTO (CEE) N. 3265/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione in Unione Sovietica e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/912, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 863/91 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2535/914 ha disposto una vendita speciale di burro d'intervento destinato all'Unione Sovietica nel quadro di una procedura di gara permanente fino al 31 ottobre 1991; che non è stato finora possibile aggiudicare tutto il burro posto in vendita; che è pertanto opportuno prorogare la gara permanente fino al 30 novembre 1991 e prorogare altresì i termini per il prelievo e il pagamento del prezzo di vendita per i quantitativi messi in vendita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento; che tuttavia non è assolutamente possibile prorogare il termine ultimo del 31 dicembre 1991 per l'importazione in Unione Sovietica;
considerando che, per ragioni connesse all'attuazione ottimale della vendita, è opportuno escludere la Danimarca e il Belgio dall'elenco degli Stati membri che possono mettere in vendita il burro e ridurre il quantitativo disponibile nei Paesi Bassi e, di converso, nei limiti dei quantitativi corrispondenti, inserire nell'elenco la Francia, il Regno Unito e la Spagna; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento di cui trattasi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 863/91 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, la data del «31 ottobre 1991» è sostituita dal «30 novembre 1991».
2. All'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la data del «30 novembre 1991» è sostituita dal «7 dicembre 1991».
3.
L'allegato è modificato come segue:
a) il testo del punto I è sostituito dal seguente:
b) al punto II è aggiunto il seguente testo:
— Intervention Board for Agricultural Produce
— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
«I. Ripartizione dei quantitativi di burro di cui all'articolo 1
(in t) Germania 5 000 Spagna 3 500 Francia 5 000 Irlanda 62 000 Paesi Bassi 45 000 Regno Unito 3 500 Totale 124 000»
«- Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(Onilait)
2, rue Saint-Charles
F-75740 Paris Cedex 15
[tel.: (33) 1 40 58 70 00; telex: 200 745;
telefax: (33) 1 40 59 04 58]
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading Berks RG1 7QW
[tel.: (44) 734 58 36 26; telex: 848 302;
telefax: (44) 734 58 36 26 ext. 2370]
Calle de Beneficencia 8
E-28004 Madrid
[tel.: (34) 1 522 29 61; telex: 41818 SENPA E - 234 27
telefax: (34) 1 521 98 32]».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione