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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3833/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che rettifica, a decorrere dal 1o luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3830/91 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/904 non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbliche; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi indicati nel regolamento precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto dal 1o luglio 1990:

  1. a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

  2. b) all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 721 FB» è sostituito da «5 742 FB»,

    — all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «7 368 FB» è sostituito da «7 395 FB»,

    — all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII del medesimo, l'importo «13 161 FB» è sostituito da «13 210 FB»,

    — all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 583 GB» è sostituito da «6 608 FB».

Gradi Scatti 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 379 396 399 551 419 706 439 861 460 016 480 171 A 2 336 687 355 919 375 151 394 383 413 615 432 847 A 3 / LA 3 278 837 295 659 312 481 329 303 346 125 362 947 379 769 396 591 A 4 / LA 4 234 253 247 383 260 513 273 643 286 773 299 903 313 033 326 163 A 5 / LA 5 193 131 204 572 216 013 227 454 238 895 250 336 261 777 273 218 A 6 / LA 6 166 896 176 003 185 110 194 217 203 324 212 431 221 538 230 645 A 7 / LA 7 143 665 150 814 157 963 165 112 172 261 179 410 A 8 / LA 8 127 061 132 183 B 1 166 896 176 003 185 110 194 217 203 324 212 431 221 538 230 645 B 2 144 605 151 384 158 163 164 942 171 721 178 500 185 279 192 058 B 3 121 295 126 932 132 569 138 206 143 843 149 480 155 117 160 754 B 4 104 907 109 796 114 685 119 574 124 463 129 352 134 241 139 130 B 5 93 774 97 731 101 688 105 645 C 1 107 007 111 320 115 633 119 946 124 259 128 572 132 885 137 198 C 2 93 068 97 023 100 978 104 933 108 888 112 843 116 798 120 753 C 3 86 821 90 208 93 595 96 982 100 369 103 756 107 143 110 530 C 4 78 442 81 621 84 800 87 979 91 158 94 337 97 516 100 695 C 5 72 335 75 298 78 261 81 224 D 1 81 745 85 319 88 893 92 467 96 041 99 615 103 189 106 763 D 2 74 535 77 709 80 883 84 057 87 231 90 405 93 579 96 753 D 3 69 373 72 342 75 311 78 280 81 249 84 218 87 187 90 156 D 4 65 410 68 092 70 774 73 456

Art. 2

Con effetto dal 1o luglio 1990, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie Gruppi Classi 1 2 3 4 I 178 127 200 193 222 259 244 325 A II 129 282 141 879 154 476 167 073 III 108 641 113 482 118 323 123 164 B IV 104 368 114 583 124 798 135 013 V 81 977 87 380 92 783 98 186 C VI 77 965 82 556 87 147 91 738 VII 69 783 72 156 74 529 76 902 D VIII 63 071 66 786 70 501 74 216 IX 60 739 61 586 62 433 63 280

Art. 3

Con effetto al 1o luglio 1990, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

— a 3 447 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

— a 5 283 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Art. 4

Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Art. 5

1.

Con effetto al 16 maggio 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nei paesi qui appresso, è fissato come segue:

Grecia 99,8

Regno Unito (tranne Culham) 119,5

Portogallo 98,3

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/885 restano applicabili.

Art. 6

Con effetto al 1o luglio 1990, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente:

Per il funzionario

avente diritto

agli assegni familiari Per il funzionario

non avente diritto

agli assegni familiari dal 1o al

15o giorno a partire dal

16o giorno dal 1o al

15o giorno a partire dal

16o giorno FB per giorno del calendario A 1 - A 3 e LA 3 2 239 1 055 1 539 883 A 4 - A 8 e LA 4 - LA 8

e categoria B 2 173 985 1 475 770 Altri gradi 1 971 918 1 269 634

Art. 7

Con effetto al 1o luglio 1990, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/766 sono stabilite a 9 989, 15 077, 16 483, 22 474 FB.

Art. 8

Con effetto al 1o luglio 1990, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/687 si applica il coefficiente correttore di 3,574500.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT