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REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/92 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/912, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/904, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2190/90 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/916, ha disposto la vendita dei prodotti dei raccolti 1986 e 1988 a un prezzo di 11,3 ecu/100 kg netti per le uve secche di Corinto e di 8,3 ecu/100 kg netti per le sultanine;

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora 50 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e 20 t di uve secche sultanine del raccolto 1988; che, a motivo della loro qualità, tali prodotti incontrano difficoltà di smercio al prezzo attualmente fissato; che è pertanto opportuno adattare il prezzo e i quantitativi in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2190/90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 50 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e di 20 t di sultanine del raccolto 1988, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 913/89, al prezzo di 3 ecu/100 kg netti.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione