REGOLAMENTO (CEE) N. 486/93 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1993 in ordine allo svincolo delle cauzioni relative a taluni titoli MCS e titoli di importazioni MCS
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/883, in particolare l'articolo 13,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione4, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/895, a partire dal 1o gennaio 1993 ha ridotto l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS);
considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3832/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che sopprime la garanzia sui certificati MCS applicabili a partire dal 1993 alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli6, a partire dal 1o gennaio 1993 è soppressa la cauzione per le forniture di carni bovine e di prodotti lattiero-caseari alla Spagna;
considerando che, per alcuni prodotti, a partire dal 1o gennaio 1993 i titoli MCS non sono più in vigore; che alcuni titoli MCS validi fino a una data successiva al 31 dicembre 1992 non sono stati utilizzati o lo sono stati solo parzialmente; che per alcuni titoli MCS rilasciati anteriormente al 1o gennaio 1993 non è più obbligatoria la costituzione di una cauzione; che è opportuno adottare disposizioni per lo svincolo delle cauzioni costituite al momento della presentazione della domanda di tali titoli;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i titoli MCS e i titoli di importazione MCS applicabili negli scambi con la Spagna, ancora validi alla data del 1o gennaio 1993, le cauzioni costituite sono svincolate a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione7.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione