diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/93 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio2, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1o gennaio 1993 con quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione3 ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi in ecu da adeguare a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre del 1992; che è opportuno adattarne il testo per tener conto del riallineamento intervenuto il 30 gennaio 1993 e del coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione4;

considerando che, da un esame successivo del regolamento (CEE) n. 3824/93, è stata rilevata un'omissione nel settore del tabacco;

considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3824/92 è modificato come segue:

1.

Il titolo è sostituito dal seguente:

«che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari».

2. All'articolo 1, i termini «articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3387/92» sono sostituiti dai termini «articolo 1 del regolamento (CEE) n. 537/93».

3.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, del settore della pesca, per i pomodori, i cetrioli, le zucchine e le melanzane esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/95.»

4.

Nell'allegato, rubrica «7. Altri prodotti vegetali», è aggiunto il seguente punto 7.6 bis per il settore del tabacco:

«7.6 bis Premio e importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30 luglio 1992, pag. 70).»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione