REGOLAMENTO (CEE) N. 936/93 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1993 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia1, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia2, in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 525/92 ha istituito una compensazione finanziaria per le spedizioni, nel 1991, mediante automezzi o vagoni frigoriferi, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/935;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni, nel 1992 e nel 1993, degli ortofrutticoli freschi suddetti originari della Grecia effettuate mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1840/92 della Commissione6, modificato dal regolamento (CEE) n. 3667/927, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92 e i regolamenti (CEE) n. 3734/928 e (CEE) n. 266/939 della Commissione recanti modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92, hanno stabilito i documenti necessari per la domanda di concessione della compensazione finanziaria o dell'indennità speciale temporanea;
considerando che si può stimare che l'aumento dei costi di trasporto causato dalla necessità di aggirare il territorio dell'ex Iugoslavia può essere ritenuto identico per tutti i mezzi di trasporto e per tutte le destinazioni contemplate;
considerando che è opportuno controllare le domande di concessione della compensazione finanziaria o dell'indennità speciale temporanea, e sanzionare le frodi;
considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'importo della compensazione o dell'indennità di cui, rispettivamente, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è fissato a 2,3 ECU/100 kg peso netto.
2.
Per convertire in dracma la compensazione o l'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno del rilascio del documento T5 menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), quinto trattino del regolamento (CEE) n. 266/93.
Tuttavia, per i pagamenti relativi alle spedizioni del 1991 e del 1992, rispettivamente, il tasso di conversione agricolo è quello in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione presso l'ufficio doganale greco di partenza di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino del regolamento (CEE) n. 1840/92 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3734/92.
3.
Il pagamento della compensazione o dell'indennità di cui al paragrafo 1 viene eseguito entro due mesi dalla presentazione della domanda la quale sia stata dichiarata ammissibile.
Tuttavia, il pagamento interviene entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di domande precedenti tale data.
Art. 2
Le autorità greche competenti eseguono i controlli relativi alla concessione della compensazione o dell'indennità di cui all'articolo 1.
Art. 3
Nel caso d'indebito pagamento di una compensazione o di un'indennità, le autorità greche competenti procedono il recupero degli importi versati, maggiorati degli interessi maturati dalla data del pagamento fino all'effettivo recupero e, in caso di frode, di una sanzione pecuniaria pari agli importi indebitamente versati. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe fattispecie di recupero.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione