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REGOLAMENTO (CEE) N. 2916/93 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2529/93 che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/933, in particolare l'articolo 2,

considerando che per ragioni di chiarezza è opportuno adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2529/934 sulla falsariga dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1991/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 19925; che a tal fine è necessario aggiungere un quarto gruppo di varietà, ossia i «ceppi sperimentali»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione