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REGOLAMENTO (CE) N. 3477/93 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1993 relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario con decorrenza dal 1o gennaio 1993; che, nel quadro di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo2, ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili allo scadere delle misure transitorie previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione3, fatte salve eventuali precisazioni o deroghe da prevedere nel quadro della normativa dei settori interessati in base ai criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che a norma dell'articolo 23, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano nel settore del tabacco greggio a partire dal 1o luglio 1993, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento nel quale, per ragioni di chiarezza, sono raggruppate le disposizioni specifiche applicabili in materia nel settore del tabacco;

considerando che i premi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio4, costituiscono una parte cospicua del reddito dei produttori di tabacco; che il versamento del premio non è subordinato al rispetto di un prezzo d'acquisto particolare; che l'importo del premio deve essere versato ai produttori delle imprese di prima trasformazione; che è pertanto necessario stabilire, per il fatto generatore, date che tengano conto dei ritmi di consegna dopo il raccolto, semplificando la gestione per le imprese di prima trasformazione; che occorre applicare lo stesso fatto generatore anche per gli anticipi sui premi;

considerando che l'aiuto specifico previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 costituisce un complemento che si aggiunge al premio ed è versato in una sola soluzione dopo che sono stati effettuati i controlli; che è pertanto necessario che il tasso di conversione agricolo sia il tasso di conversione più recente applicabile al premio;

considerando che l'aiuto a favore della riconversione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer5 è versato in un'unica soluzione una volta all'anno; che, per la determinazione del fatto generatore, è opportuno stabilire una data sufficientemente vicina all'inizio del raccolto al quale si riferisce la riconversione;

considerando che per la conversione in moneta nazionale del massimale per l'aiuto di riconversione del tabacco flue-cured in Grecia, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/93 della Commissione, del 15 aprile 1993, relativo ad un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco «flue cured» in Grecia6, occorre tener conto della situazione esistente al momento della fissazione del massimale; che è pertanto opportuno stabilire come fatto generatore del tasso di conversione la data del 1o gennaio 1993;

considerando che, in base al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio7, modificato da ultimo dal regolamento CEE) n. 860/928, il fatto generatore per i premi per il tabacco ha luogo al momento dell'uscita dal controllo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1197/9210; che poiché non corrisponde ai criteri stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale fatto generatore deve essere modificato al termine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/92; che pertanto, per evitare distorsioni del mercato per il tabacco del raccolto 1993, è opportuno fissare al 1o luglio 1993 il fatto generatore del premio per i tabacchi dei raccolti precedenti il 1993, che escano dal luogo in cui sono stati sottoposti al controllo a partire da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio e dell'anticipo sul premio previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è il tasso in vigore il 1o agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno ed è il tasso in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo per le consegne successive.

Art. 2

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto specifico di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è il tasso in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo all'anno del raccolto.

Art. 3

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la convervione in moneta nazionale dell'aiuto di riconversione istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è il tasso in vigore il 1o agosto dell'anno del raccolto.

Art. 4

Il tasso di conversione agricolo da applicare al calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 881/93, è il tasso in vigore il 1o gennaio 1993.

Art. 5

Per il tabacco dei raccolti precedenti al raccolto 1993, che esce dal controllo a partire dal 1o luglio 1993, il tasso di conversione agricolo per il premio previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 è il tasso in vigore il 1o luglio 1993.

Art. 6

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

— articolo 11, prima frase del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione3,

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione