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REGOLAMENTO (CE) N. 1619/95 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3616/92 recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c e ibridi di Geudertheimer

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede un programma triennale di riconversione delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà di tabacco più rispondenti alle esigenze del mercato o verso altre colture agricole, programma da eseguire a partire dal raccolto 1993; che, per ottemperare allo spirito di tale articolo, è necessario disporre che i produttori possano partecipare al programma di riconversione anche a partire dal raccolto 1994; che è pertanto necessario ridefinire, in parte, le condizioni di partecipazione al programma previste dal regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3616/92 è modificato come segue:

1.

All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«

— hanno ottenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92, un'attestazione di quota o un certificato di coltivazione valido per il raccolto 1993 o per il raccolto 1994, in base alla propria produzione relativa ai raccolti 1989, 1990 e 1991, di una delle varietà elencate nell'articolo 1,»;

2.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Per i produttori che partecipano al programma di riconversione a partire dal raccolto 1994, gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati esclusivamente per i raccolti 1994 e 1995.»

3.

All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per il pagamento dell'aiuto di riconversione relativo al raccolto 1994, il termine di cui al primo comma è prorogato fino al 1° agosto 1995.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione