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REGOLAMENTO (CE) N. 2000/95 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 1995 recante deroga, nel settore delle carni di pollame, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/95 (4), stabilisce le modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame;

considerando che i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 437/95 sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione (5); che, al più tardi entro il 30 giugno 1995, i prodotti in causa hanno costituito oggetto della dichiarazione all'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (7), o, qualora rientrassero in uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (9), della dichiarazione di esportazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che moltissimi operatori incontrano difficoltà nello smerciare determinati prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 437/95 e non sono pertanto in grado, nonostante si facciano parte diligente, di rispettare il termine di 60 giorni entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; che tale termine è stato fissato dall'articolo 4 e dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), sub i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (11), che è opportuno, tenendo conto delle suddette circostanze eccezionali per tali prodotti, prevedere una deroga al suddetto termine portandolo a 90 giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1995. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione