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REGOLAMENTO (CE) N. 2546/95 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (3), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (4) relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che il Portogallo, la Finlandia, l'Austria e la Svezia hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare;

considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato come segue:

  1. a) All'allegato vengono aggiunti i seguenti commi:

    — 2 litri di essenza di trementina o petrolio e - 2 grammi di verde di malachite o di blu di metilene.

«Portogallo Alcole etilico di bassa qualità che contiene, per ettolitro, almeno 5 litri di metanolo e di alcoli superiori, con titolo alcolometrico superiore o uguale a 90 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol con aggiunta, per ettolitro, di: Finlandia Per ettolitro di alcole etilico:

1. 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone,

2. 2 litri di acetone e 3 litri di metilisobutilchetone,

3.

3 litri di acetone e 2 grammi di denatonium benzoato.

Austria 1. Per ettolitro di alcole etilico 0,5 kg di olio di flemma (sottoprodotto della rettificazione dell'alcole), 0,05 kg di gasolio, codice NC 2710, e 1 kg di metiletilchetone, o 2. per ettolitro di alcole etilico, sotto forma di teste e di code di distillazione, come sottoprodotto della rettificazione di alcole agricolo,

1 kg di olio di flemma (sottoprodotto della rettificazione dell'alcole),

0,01 kg di gasolio, codice NC 2710, e 0,2 kg di metiletilchetone. Svezia Per ettolitro di alcole etilico:

1. 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone.»

  1. b) Il paragrafo relativo al denaturante italiano, è così modificato:

    — 125 grammi di tiofene,

    — 0,8 grammi di denatonium benzoato,

    — 0,4 grammi di C.I acid red 51 (colorante rosso),

    — 2 litri di metiletilchetone.»

«Italia Per ettolitro di alcole etilico a 90 % vol, aggiungere:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione