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REGOLAMENTO (CE) N. 3061/95 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 992/951, sono stati aperti dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia; che tali contingenti tariffari sono stati concessi sulla base di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia concluso il 14 maggio 19732; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, è stato concluso tra la Comunità e la Norvegia un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con la decisione 86/557/CEE3;

considerando che l'accordo di cui sopra è stato modificato o completato dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dall'accordo relativo ad alcuni accordi in forma di scambi di lettere con la Norvegia in materia agricola, approvato con la decisione 93/737/CE4;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno modificare i contingenti di cui sopra tenendo conto dei regimi di scambi già in vigore per i prodotti della pesca tra Austria, Finlandia e Svezia, da un lato, e la Norvegia dall'altro;

considerando che, a tal fine, è stato concluso tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia un protocollo addizionale all'accordo di cui sopra, approvato con decisione 95/312/CE5; che in virtù di tale protocollo la Comunità si è impegnata ad aprire, ogni anno, a determinate condizioni, dei contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, per un certo numero di prodotti della pesca originari di questo paese;

considerando che è pertanto opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; che, poiché tali concessioni possono applicarsi solo dal 1° luglio 1995, è opportuno prevedere, eccezionalmente per il 1995, l'apertura di tali contingenti dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, per la totalità del volume annuo contingentale;

considerando che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, relativo a taluni prodotti dell'agricoltura, approvato con la decisione 95/582/CE (6); che in virtù di tale accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire, dal 1° gennaio 1995, dei contingenti tariffari annuali a dazio nullo per taluni prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (*) allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, quale modificato dall'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo.

(*) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 1. Protocollo modificato dalla decisione n. 1/94 del Comitato misto CE-Norvegia (GU n. L 204 del 6. 8. 1994, pag. 20) e dal protocollo addizionale (GU n. L 187 dell'8. 8. 1995, pag. 15).»;

2. gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995 ovvero durante i periodi indicati all'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (6) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.