REGOLAMENTO (CE) N. 3061/95 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, con il regolamento (CE) n. 992/951, sono stati aperti dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia; che tali contingenti tariffari sono stati concessi sulla base di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia concluso il 14 maggio 19732; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, è stato concluso tra la Comunità e la Norvegia un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con la decisione 86/557/CEE3;
considerando che l'accordo di cui sopra è stato modificato o completato dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dall'accordo relativo ad alcuni accordi in forma di scambi di lettere con la Norvegia in materia agricola, approvato con la decisione 93/737/CE4;
considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno modificare i contingenti di cui sopra tenendo conto dei regimi di scambi già in vigore per i prodotti della pesca tra Austria, Finlandia e Svezia, da un lato, e la Norvegia dall'altro;
considerando che, a tal fine, è stato concluso tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia un protocollo addizionale all'accordo di cui sopra, approvato con decisione 95/312/CE5; che in virtù di tale protocollo la Comunità si è impegnata ad aprire, ogni anno, a determinate condizioni, dei contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, per un certo numero di prodotti della pesca originari di questo paese;
considerando che è pertanto opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; che, poiché tali concessioni possono applicarsi solo dal 1° luglio 1995, è opportuno prevedere, eccezionalmente per il 1995, l'apertura di tali contingenti dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, per la totalità del volume annuo contingentale;
considerando che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, relativo a taluni prodotti dell'agricoltura, approvato con la decisione 95/582/CE (6); che in virtù di tale accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire, dal 1° gennaio 1995, dei contingenti tariffari annuali a dazio nullo per taluni prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1.
all'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (*) allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, quale modificato dall'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo.
(*) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 1. Protocollo modificato dalla decisione n. 1/94 del Comitato misto CE-Norvegia (GU n. L 204 del 6. 8. 1994, pag. 20) e dal protocollo addizionale (GU n. L 187 dell'8. 8. 1995, pag. 15).»;
2. gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995 ovvero durante i periodi indicati all'allegato I.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (6) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.