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Regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio del 19 marzo 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda1 ;

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adattare detto accordo tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi preesistenti in materia di prodotti della pesca tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e l'Islanda, dall'altro;

considerando che a tal fine sono stati conclusi tra la Comunità e l'Islanda un protocollo addizionale all'accordo succitato, approvato con la decisione 96/147/CE2, e un accordo in forma di scambio di lettere approvato con la decisione 95/582/CE3; che in virtù di questi atti la Comunità si è impegnata ad aprire, per un periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, a determinate condizioni, alcuni contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, per un certo numero di prodotti originari di questo paese;

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi sono validi per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e della semplificazione dell'attuazione delle relative misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre prevedere, ai fini di una semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, le proroghe delle misure tariffarie, gli adattamenti necessari a seguito della conclusione di protocolli o di scambi di lettere, le modifiche del presente regolamento per l'attuazione di qualunque altro atto nell'ambito dell'accordo di cui sopra, nonché gli adattamenti del volume, dei periodi e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;

considerando che occorre garantire in particolare la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente medesimo e durante l'intero periodo di validità degli accordi con l'Islanda;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informare gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

2.

3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/20162.

4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

5. I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0834 a 09.0841 riguardano il periodo compreso fra il 1o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui tali contingenti non siano esauriti durante il periodo in parola e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato provvisoriamente, le importazioni dall’Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di detto periodo di applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

Art. 2

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione3.

Art. 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingentale.

Art. 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

  1. a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC;

  2. b) gli adattamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'Islanda nell'ambito dell'accordo di cui al presente regolamento;

  3. c) le proroghe delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute nell'accordo di cui al presente regolamento;

  4. d) gli adattamenti necessari dei volumi dei periodi e dei tassi contingentali a seguito di decisioni adottate dal Consiglio, e

  5. e) le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di altri atti nel quadro dell'accordo di cui al presente regolamento,

sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

trasferire volumi preferenziali da un esercizio contingentale all'altro;

modificare il calendario previsto negli accordi o protocolli;

trasferire delle quantità da un contingente all'altro;

aprire e gestire i contingenti risultanti da nuovi accordi;

adottare una legislazione tale da turbare le modalità di gestione di contingenti soggetti a certificati di importazione.

Art. 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/926.

2.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Art. 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. Luchetti