REGOLAMENTO (CE) N. 236/97 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1997 che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1996, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/962, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione4, in particolare l'articolo 13,
considerando che a norma dell'articolo 5 paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/866;
considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1138/96 della Commissione7, a versare un primo acconto e, con il regolamento (CE) n. 2125/96 della Commissione8, a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine; che occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1996;
considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1996 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la campagna 1996 l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti;
considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % dal regolamento (CEE) n. 2069/92 dal Consiglio9, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89;
considerando che è opportuno disporre che l'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione11, o il saldo di tale aiuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1138/96, siano concessi prima di una certa data e a quali condizioni;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie; che tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo;
considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio12;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo del mercato comunitario della campagna 1996 si constata una differenza di 105,434 ECU/100 kg.
Art. 2
Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato a 16 kg.
Art. 3
1.
Per la campagna 1995, l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
Per la campagna 1996, l'importo del premio erogabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:
(in ECU)
Importo del premio erogabile per capra
13,495
Art. 4
L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate, che in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90 gli Stati membri sono autorizzati a versare, nei limiti e ai tassi previsti dall'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1138/96, è versato entro il 15 ottobre 1997. Il tasso di conversione agricolo è quello in vigore l'ultimo giorno della campagna 1996.
Art. 5
In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 1996 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:
— 5,426 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
— 5,426 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione