Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi guida: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
Il patto di stabilità e crescita che, nella sua versione iniziale, era composto dai regolamenti (CE) n. 1466/973 e (CE) n. 1467/974 del Consiglio, nonché dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 19975, si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
Il quadro di governance di bilancio fa parte del semestre europeo, che comprende anche il coordinamento e la sorveglianza delle più ampie politiche economiche e occupazionali degli Stati membri in conformità degli articoli 121 e 148 TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché le relative raccomandazioni specifiche per paese.
La partecipazione dei parlamenti nazionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti nel semestre europeo è fondamentale al fine di garantire la titolarità nazionale delle politiche economiche e di bilancio nonché la definizione di politiche trasparenti e inclusive.
È opportuno adattare il quadro di governance economica dell’Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio e del debito pubblico, nonché delle sfide economiche e di altre vulnerabilità tra gli Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell’attenuare le conseguenze economiche e sociali della crisi causata dalla pandemia, ma ha determinato un aumento significativo degli indici relativi al rapporto tra debito pubblico e PIL e tra debito privato e PIL, sottolineando l’importanza di far scendere tali indici e i disavanzi a livelli prudenti in modo graduale, realistico, duraturo e favorevole alla crescita, di garantire un margine di manovra per politiche anticicliche e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell’Unione, affinché quest’ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, quali la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio6, la garanzia della sicurezza energetica, il sostegno all’autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e della convergenza duratura e l’attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
Il quadro di governance economica dell’Unione dovrebbe promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto delle relative sfide economiche e in termini di debito pubblico e consentendo la definizione di percorsi di bilancio pluriennali specifiche per paese, garantendo nel contempo un’efficace sorveglianza multilaterale e rispettando il principio della parità di trattamento.
È necessario garantire un livello adeguato di investimenti pubblici per conseguire i principali obiettivi della riforma del quadro di governance economica stabilita nel presente regolamento nonché per rispondere alle priorità attuali e future dell’Unione. L’attuazione di strumenti di finanziamento quali i fondi della politica di coesione, che attualmente comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e il Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio9, a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio10 o a titolo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio11, potrebbe fornire insegnamenti utili per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti e delle politiche occupazionali e per qualsiasi strumento di investimento dell’Unione che affronti le priorità comuni dell’Unione.
La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe monitorare tutti gli aspetti dell’andamento dell’economia e dell’occupazione in ciascuno Stato membro e nell’Unione nel suo complesso. Ciò comprende l’individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi di cui rispettivamente ai regolamenti (UE) n. 1174/201112 e (UE) n. 1176/201113 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio di tale andamento dell’economia e dell’occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio di medio termine relativi a un periodo di quattro o cinque anni, a seconda della normale durata della legislatura dello Stato membro interessato. Nell’ambito della sua analisi integrata dell’occupazione e degli sviluppi sociali nel contesto del semestre europeo, la Commissione valuta i rischi verso l’alto per la convergenza sociale negli Stati membri e monitora i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali sulla base del quadro di valutazione della situazione sociale e dei principi del quadro di convergenza sociale.
È opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione, l’approvazione e il monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri, così come la resilienza attraverso riforme e investimenti, compresi quelli che contribuiscono alle priorità comuni dell’Unione, e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbero raggruppare la politica di bilancio, le riforme strutturali e gli investimenti di ciascuno Stato membro. Tali piani dovrebbero costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell’Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine che definisca il suo percorso di bilancio nonché riforme e investimenti pubblici prioritari che, nell’insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica. Tali piani dovrebbero inoltre includere riforme e investimenti di più ampia portata, anche relativi alle priorità comuni dell’Unione, segnatamente: la transizione verde, compresi il Green Deal europeo e la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 e mediante l’attuazione dei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio14; la transizione digitale che comprende il programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio15; la resilienza sociale ed economica e l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, inclusi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030; la sicurezza energetica; e, se del caso, lo sviluppo di capacità di difesa, compresa la bussola strategica per la sicurezza e la difesa, o i successivi atti dell’Unione riguardanti tali priorità. Durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio16, in sede di elaborazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
I fondi per la politica di coesione sono sincronizzati anche con il semestre europeo. È opportuno che, in sede di elaborazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, al fine di garantire la coerenza e, se del caso, la complementarità, si tenga debitamente conto anche delle riforme e degli investimenti a titolo di tali fondi poiché questi costituiscono la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell’Unione.
È opportuno che la presentazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia preceduta da un dialogo tecnico con la Commissione al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. La valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione dovrebbe includere una sintesi di tale dialogo tecnico. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio dovrebbe adottare una raccomandazione nella quale definisce il percorso della spesa netta e, se del caso, approvare le riforme e gli investimenti che giustificano la possibile proroga di un periodo di aggiustamento.
Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell’Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore operativo unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia: la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell’Unione interamente finanziata dai fondi dell’Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall’Unione, nonché degli elementi ciclici della spesa per i sussidi di disoccupazione. In linea con i principi guida utilizzati dalla Commissione per classificare le operazioni come misure una tantum e altre misure temporanee, anche tali misure una tantum e altre misure temporanee dovrebbero essere escluse dall’indicatore della spesa netta. Tale indicatore, che non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici e da altre fluttuazioni delle spese al di fuori del controllo diretto del governo, lascia un margine di manovra per la stabilizzazione macroeconomica anticiclica.
Per inquadrare il dialogo che porta alla presentazione di piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, la Commissione dovrebbe trasmettere agli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60 % del PIL o con un disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL, come stabilito all’articolo 126, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con il protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE [«protocollo (n. 12)»], una traiettoria di riferimento che copra un periodo di aggiustamento di quattro anni con una possibile proroga per un massimo di tre anni. Tale traiettoria dovrebbe essere basata sul rischio, specifica per paese e ancorata alla sostenibilità del debito, al fine di garantire un approccio più lungimirante e adeguato alle sfide sia attuali che future.
Su richiesta di uno Stato membro con un debito pubblico non superiore al 60 % del PIL e un disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL, la Commissione dovrebbe trasmettere a tale Stato membro orientamenti sotto forma di informazioni tecniche.
Durante il mese precedente il termine entro il quale la Commissione deve trasmettere a uno Stato membro una traiettoria di riferimento o informazioni tecniche, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere uno scambio tecnico con la Commissione. Tale scambio tecnico dovrebbe offrire l’opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato, garantendo la parità di trattamento degli Stati membri.
Il quadro di sorveglianza di bilancio multilaterale dell’Unione si basa sui dati statistici forniti da Eurostat, che è responsabile, per conto della Commissione, di garantire la qualità dei dati di bilancio raccolti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali. Eurostat deve istituire un quadro per la comunicazione da parte degli Stati membri dei dati statistici sul cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall’Unione che sono necessari per l’attuazione del presente regolamento e che attualmente non sono raccolti da Eurostat. Fino a quando non sarà definito il quadro per la raccolta e la fornitura di tali dati, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a basarsi su stime. Il formato, la portata, la frequenza e le tempistiche della trasmissione di tali dati da parte degli Stati membri devono essere determinati dai competenti istituti statistici dell’Unione.
La traiettoria di riferimento dovrebbe garantire che, entro la fine del periodo di aggiustamento, il debito pubblico sia su una traiettoria di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti, anche in scenari avversi. Dovrebbe inoltre garantire che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3 % del PIL, tenendo conto del fatto che gli Stati membri potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi dopo la fine del periodo di aggiustamento, come i costi legati all’invecchiamento demografico. Infine, dovrebbe assicurare la coerenza con il percorso correttivo di cui al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.
Per migliorare la prevedibilità dei risultati del quadro di sorveglianza di bilancio multilaterale dell’Unione e rafforzare la parità di trattamento tra gli Stati membri, la traiettoria di riferimento dovrebbe rispettare ex ante una salvaguardia di sostenibilità del debito. Tale salvaguardia dovrebbe garantire, nella fase di elaborazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, che il rapporto debito pubblico/PIL previsto diminuisca di una media minima annua. Fungerebbe da requisito minimo per lo sforzo alla base della traiettoria di riferimento e del percorso della spesa netta. A causa della composizione specifica del debito pubblico in essere della Grecia, una quantità significativa di pagamenti di interessi differiti dovrebbe arrivare a scadenza nel 2033. Il correlato aumento eccezionale del rapporto debito pubblico/PIL della Grecia non dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nell’applicazione della salvaguardia di sostenibilità del debito.
I requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento dovrebbero essere sufficienti a portare i livelli di disavanzo pubblico ben al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. Tuttavia, al fine di rendere il quadro di sorveglianza di bilancio multilaterale più solido di fronte agli sviluppi incerti delle variabili macrofiscali, la traiettoria di riferimento dovrebbe prevedere anche un margine di resilienza comune rispetto al valore di riferimento per il disavanzo di cui all’articolo 126, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con il protocollo (n. 12), o alla convergenza verso tale valore di riferimento per il disavanzo. Tale salvaguardia di resilienza comune dovrebbe garantire la costituzione di riserve di bilancio per circostanze avverse e shock, facilitando in tal modo la conduzione di politiche anticicliche nell’ambito del quadro di bilancio dell’Unione.
Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, la plausibilità della diminuzione del debito pubblico nel medio termine dovrebbe basarsi sulla metodologia descritta nel Debt Sustainability Monitor 2023 della Commissione. Un gruppo di lavoro sull’analisi della sostenibilità del debito dovrebbe esaminare possibili miglioramenti metodologici, anche per quanto riguarda le ipotesi sottostanti. Tale gruppo di lavoro dovrebbe essere costituito da esperti degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. Il gruppo di lavoro dovrebbe invitare rappresentanti del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche e del meccanismo europeo di stabilità in qualità di osservatori. La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di invitare la Commissione a presentare la propria metodologia nel contesto del dialogo economico istituito dal presente regolamento.
Al fine di valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti alla fine del periodo di attuazione di quattro o cinque anni del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione dovrebbe rivalutare la situazione e, se il debito pubblico dello Stato membro è ancora superiore al 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL, proporre una nuova traiettoria di riferimento.
Ogni piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dovrebbe indicare lo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il piano è stato presentato al parlamento nazionale e se ha ricevuto l’approvazione di quest’ultimo. Il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dovrebbe inoltre indicare se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere la raccomandazione del Consiglio sul precedente piano e, se del caso, eventuali altre raccomandazioni o decisioni del Consiglio o avvertimenti della Commissione. Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente istituita conformemente alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio17 dovrebbe essere allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione. Prima della presentazione del secondo e successivo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, dovrebbe procedere alla consultazione delle parti sociali, delle autorità regionali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi nazionali pertinenti. Le informazioni sulla consultazione dei parlamenti nazionali e sul processo di consultazione dovrebbero essere incluse nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Dato il calendario più serrato previsto per la preparazione dei primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, gli Stati membri potrebbero condurre una consultazione in un periodo precedente con termini appropriati.
Nel caso di nomina di un nuovo governo, uno Stato membro dovrebbe poter presentare alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. In presenza di circostanze oggettive che impediscono l’attuazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di richiedere di presentare alla Commissione un piano riveduto entro 12 mesi prima della fine del piano in corso.
Qualora gli Stati membri facciano ricorso, per i propri piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, a ipotesi che differiscono da quelle di cui al quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine, lo Stato membro interessato dovrebbe spiegare e debitamente motivare le differenze in maniera trasparente e sulla base di solide argomentazioni economiche nell’ambito del dialogo tecnico e nei propri piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine.
Se il Consiglio ritiene che il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto di uno Stato membro non sia conforme ai requisiti del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe raccomandare, di norma, la traiettoria di riferimento originaria precedentemente trasmessa dalla Commissione come percorso della spesa netta.
Al fine di garantire una corretta interazione tra il quadro comune dell’Unione e i quadri di bilancio nazionali, è opportuno che la Commissione basi la propria valutazione del rispetto da parte degli Stati membri dei rispettivi percorsi della spesa netta quali stabiliti dal Consiglio soltanto sull’andamento della spesa netta. È opportuno che gli Stati membri possano fissare gli obiettivi di bilancio nazionali in funzione di un indicatore diverso, quale il saldo strutturale, qualora il quadro di bilancio nazionale lo imponga.
La valutazione da parte della Commissione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbe esaminare in particolare la plausibilità delle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, qualora esse si discostino da quelle alla base della traiettoria di riferimento. In particolare, le proiezioni del debito a politiche invariate destinate a essere incluse nel piano dovrebbero essere comparabili con le proiezioni della Commissione.
Al fine di garantire l’attuazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, la Commissione e il Consiglio dovrebbero monitorare le riforme e gli investimenti inclusi in tali piani nell’ambito del semestre europeo, sulla base delle relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri, e conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE. A tal fine essi dovrebbero avviare un dialogo economico con il Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo dovrebbe essere debitamente coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la responsabilità e la titolarità per le decisioni adottate nel contesto del semestre europeo. Il presidente del Consiglio e la Commissione dovrebbero informare periodicamente il Parlamento europeo in merito ai risultati della sorveglianza multilaterale condotta nel quadro del presente regolamento. Le informazioni da fornire nel contesto del presente regolamento dovrebbero essere preparate e trasmesse dalla Commissione al Consiglio e dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo.
Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme, di norma, siano di stimolo alla crescita e alla resilienza, favoriscano la sostenibilità di bilancio, affrontino le priorità comuni dell’Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro del semestre europeo, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché le priorità di investimento specifiche per paese, senza che ciò comporti una riduzione del livello degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano, rispetto al livello a medio termine precedente l’inizio del piano, tenendo conto delle dimensioni e della portata delle sfide specifiche per paese.
L’insieme di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere coerente con gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato per il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza e nell’accordo di partenariato concordato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Laddove includano riforme e investimenti ambiziosi, in particolare per quanto riguarda la crescita economica e la sostenibilità di bilancio a medio termine, i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti per la proroga del periodo di aggiustamento per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine.
L’insieme di riforme e investimenti presentata nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbe essere allineata con le priorità comuni dell’Unione, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, anche in modo coerente con gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119; la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; la sicurezza energetica; e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a tali priorità nella sua valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine. L’insieme di riforme e investimenti dovrebbe inoltre essere coerente con l’attuazione delle strategie nazionali stabilite dallo Stato membro interessato per affrontare tali priorità dell’Unione.
Al fine di promuovere strategie di risanamento del bilancio favorevoli alla crescita, l’impatto delle riforme e degli investimenti, una volta attuati nell’ambito dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, dovrebbe essere preso in debita considerazione nell’elaborazione dei piani successivi. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’impatto sulla sostenibilità di bilancio attraverso future entrate pubbliche, spese e crescita potenziale, nonché al contributo alle priorità comuni dell’Unione, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati.
Qualora uno Stato membro non attui in modo soddisfacente entro i termini specificati la serie temporalmente definita di riforme e di investimenti su cui poggia il percorso della spesa netta più graduale stabilito dal Consiglio, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, dovrebbe poter raccomandare una riduzione della proroga del periodo di aggiustamento, ossia un’accelerazione dello sforzo di aggiustamento annuale, a meno che non sussistano circostanze oggettive che impediscano l’attuazione entro il termine originario.
La Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro al fine di tenere traccia delle deviazioni annuali e cumulate, in eccesso e in difetto, della spesa netta rilevate rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Il conto di controllo non dovrebbe registrare deviazioni fintanto che restano attivate le clausole di salvaguardia. In linea con l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel preparare la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione, in quanto fattori significativi, i progressi compiuti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti, comprese, in particolare, le politiche volte ad attuare la strategia comune dell’Unione per la crescita e l’occupazione, e attribuire particolare attenzione ai contributi finanziari per realizzare le priorità comuni dell’Unione quali stabilite nel presente regolamento.
Le istituzioni di bilancio indipendenti si sono dimostrate capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo consultivo di tali istituzioni dovrebbe essere mantenuto nel quadro di governance economica dell’Unione riformato, in vista di un graduale sviluppo delle loro capacità.
Un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche permanente e più indipendente dovrebbe svolgere un ruolo consultivo di maggiore rilievo nel quadro di governance economica dell’Unione. Dovrebbe continuare a valutare l’attuazione del patto di stabilità e crescita, esaminare l’orientamento di bilancio per il futuro della zona euro nel suo complesso e fornire consulenza alla Commissione e al Consiglio, nel rispetto del ruolo e delle prerogative della Commissione stabiliti nel TUE e nel TFUE. È opportuno migliorarne indipendenza e l’accesso alle informazioni. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero essere consultati nel processo di nomina del presidente e dei membri del Comitato. Tali nomine dovrebbero garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere.
Nell’esprimere un parere sui documenti programmatici di bilancio presentati a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18, la Commissione dovrebbe valutare se tali documenti sono coerenti con i percorsi della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del presente regolamento.
In caso di gravi shock per la zona euro o per l’Unione nel suo complesso, è necessario prevedere una clausola di salvaguardia generale in grado di gestire una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, che consenta una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. L’attivazione e la proroga della clausola di salvaguardia generale devono essere oggetto di una raccomandazione del Consiglio, il quale dovrebbe adoperarsi per adottarla entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche dovrebbe formulare un parere sulla proroga della clausola di salvaguardia generale.
Oltre alla clausola di salvaguardia generale, è opportuno prevedere anche una clausola di salvaguardia specifica per paese che consenta una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio qualora circostanze eccezionali, quali eventi esogeni imprevedibili non soggetti al controllo dello Stato membro, abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche e richiedano misure di bilancio anticicliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. L’attivazione e la proroga delle clausole di salvaguardia specifiche per paese devono essere oggetto di una raccomandazione del Consiglio, il quale dovrebbe adoperarsi per adottarla entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, tenendo conto della richiesta da parte dello Stato membro interessato di attivare o prorogare la clausola di salvaguardia specifica per paese.
Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio19 e la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio20. Insieme, questi tre atti legislativi (di seguito congiuntamente denominati «riforma del quadro di governance economica») riformano il quadro di governance economica dell’Unione, incorporando nel diritto dell’Unione la sostanza del titolo III (patto di bilancio) del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria21 del 2 marzo 2012 («TSCG»), a norma dell’articolo 16 di tale trattato. Sulla base dell’esperienza maturata nell’attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, la riforma del quadro di governance economica conserva l’orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. La riforma del quadro di governance economica prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche preservando il ruolo consultivo delle istituzioni di bilancio indipendenti, sulla base, essenzialmente, dei principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio del patto di bilancio proposti dalla Commissione nella sua comunicazione del 20 giugno 2012 a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il presente regolamento definisce l’analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale di conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, le deviazioni temporanee dal piano di medio termine sono consentite solo in circostanze eccezionali conformemente al presente regolamento e in linea con le disposizioni sul conto di controllo. Così come avviene per il patto di bilancio, in caso di deviazioni significative dal piano di medio termine si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo definito. La riforma del quadro di governance economica rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l’impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva, pertanto, gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel patto di bilancio.
Al fine di garantire l’efficace attuazione e un monitoraggio adeguato del presente regolamento, la Commissione, dopo aver richiesto il parere del comitato economico e finanziario, dovrebbe fornire tempestivamente orientamenti sulle informazioni che gli Stati membri devono fornire nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti. Tali orientamenti dovrebbero essere resi pubblici.
La sorveglianza multilaterale dovrebbe fondarsi su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire il coordinamento efficace delle politiche economiche e la sorveglianza di bilancio multilaterale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti del coordinamento e della sorveglianza, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Tenuto conto del termine corrente previsto nel patto di stabilità e crescita, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace di politiche economiche solide degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di crescita sostenibile e inclusiva e di occupazione.
2. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sostenibile e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, nonché di prevenire disavanzi pubblici eccessivi.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «raccomandazione specifica per paese»: gli orientamenti indirizzati annualmente dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE;
2) «spesa netta»: la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell’Unione interamente finanziata dai fondi dell’Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall’Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee;
3) «traiettoria di riferimento»: la traiettoria pluriennale della spesa netta trasmessa dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri in cui il debito pubblico è superiore al 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL ai fini dell’elaborazione dei loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;
4) «informazioni tecniche»: gli orientamenti trasmessi dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri il cui debito pubblico non supera il 60 % del PIL e il cui disavanzo pubblico non supera il 3 % del PIL, prima che gli Stati membri elaborino i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;
5) «percorso della spesa netta»: la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro;
6) «piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine»: il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro;
7) «relazione annuale sui progressi compiuti»: la relazione di uno Stato membro in merito all’attuazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, compreso il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, e alle riforme e agli investimenti;
8) «periodo di aggiustamento»: il periodo durante il quale ha luogo l’aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un ulteriore periodo di massimo tre anni;
9) «conto di controllo»: un rendiconto delle deviazioni cumulate in eccesso o in difetto della spesa netta rilevata di uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;
10) «saldo strutturale»: il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee;
11) «saldo primario strutturale»: il saldo strutturale al netto della spesa per interessi.
Capo II. Semestre europeo
Art. 3 Il semestre europeo
1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con la partecipazione del Parlamento europeo conformemente all’articolo 27 del presente regolamento, esercitano la sorveglianza multilaterale nell’ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE.
2. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Il semestre europeo comprende:
a) l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
b) l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza sull’attuazione da parte della Commissione comprende i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale e un quadro per individuare i rischi per la convergenza sociale;
c) la presentazione, la valutazione e l’approvazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine degli Stati membri, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
d) la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Art. 4 Attuazione del semestre europeo
1. Se necessario, in seguito alla valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.
2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le loro politiche economiche, delle raccomandazioni e degli orientamenti in materia di occupazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), rispettivamente. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.
3. La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli indirizzi di massima, agli orientamenti e alle raccomandazioni, di cui al paragrafo 2, può dar luogo a:
a) ulteriori raccomandazioni;
b) un avvertimento della Commissione o una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Capo III. La traiettoria di riferimento
Art. 5 Traiettoria di riferimento
Se il debito pubblico è superiore al 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario una traiettoria di riferimento per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento di quattro anni e la sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell’articolo 14.
Art. 6 Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento
La traiettoria di riferimento è basata sul rischio e specifica per ciascuno Stato membro e garantisce che:
a) entro la fine del periodo di aggiustamento, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio, il rapporto debito pubblico/PIL previsto si collochi o si mantenga su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine;
b) il disavanzo pubblico previsto sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel corso del periodo di aggiustamento e sia mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio;
c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia di norma lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell’arco dell’intero periodo di aggiustamento; e
d) vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, ove applicabile.
Art. 7 Salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito
1. La traiettoria di riferimento assicura che il rapporto debito pubblico/PIL previsto diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a:
a) un punto percentuale del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL superi il 90 %;
b) 0,5 punti percentuali del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL resti compreso tra il 60 % e il 90 %.
2. La diminuzione media, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è calcolata a partire dall’anno precedente l’inizio della traiettoria di riferimento o, se successivo, dall’anno in cui si prevede l’abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, fino alla fine del periodo di aggiustamento.
Art. 8 Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo
1. La traiettoria di riferimento assicura il proseguimento dell’aggiustamento di bilancio, ove necessario, finché lo Stato membro interessato non raggiunge un livello di disavanzo che fornisca un margine di resilienza comune in termini strutturali dell’1,5 % del PIL rispetto al valore di riferimento per il disavanzo del 3 % del PIL.
2. Il miglioramento annuo del saldo primario strutturale per raggiungere il margine richiesto è pari a 0,4 punti percentuali del PIL, ridotto a 0,25 punti percentuali del PIL in caso di proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14.
Art. 9 Orientamenti preliminari della Commissione
1. Entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma dell’articolo 11 o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un piano riveduto a norma dell’articolo 15, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario:
a) il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;
b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;
c) la traiettoria di riferimento, se prescritta a norma dell’articolo 5, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli elettronici e altre informazioni pertinenti richieste per assicurarne la piena replicabilità.
2. Durante il mese precedente il termine entro il quale la Commissione deve trasmettere a uno Stato membro gli orientamenti preliminari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può chiedere uno scambio tecnico con la Commissione. Tale scambio tecnico offre l’opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato.
3. Per gli Stati membri che hanno un disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL e un debito pubblico non superiore al 60 % del PIL, la Commissione, su richiesta dello Stato membro, fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del 3 % del PIL ipotizzando l’assenza di ulteriori interventi nel medio e lungo termine, indicando l’eventuale conseguente necessità di un aggiustamento di bilancio. Tali informazioni tecniche sono inoltre coerenti con la salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo di cui all’articolo 8.
Art. 10 Valutazione della plausibilità
1. Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto di uno Stato membro sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione applica una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente basata sulle condizioni seguenti:
a) il rapporto debito pubblico/PIL diminuisce o rimane a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione;
b) il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine è sufficientemente basso, e la relativa valutazione si basa sull’analisi della sostenibilità del debito della Commissione.
2. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare la propria metodologia nel contesto del dialogo economico di cui all’articolo 28.
3. La Commissione rende pubblici la sua valutazione della plausibilità e i modelli di fogli elettronici contenenti i dati sottostanti nonché altre informazioni pertinenti per garantire la replicabilità dei risultati al momento della presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma dell’articolo 11.
Capo IV. Piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
Art. 11 Presentazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
1. Ciascuno Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore. Se necessario, uno Stato membro e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo ragionevole.
2.
Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione di bilancio indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.
A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.
3. Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, procede alla consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altri portatori di interessi pertinenti.
4. Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro può discutere il progetto di piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine con il parlamento nazionale, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
5. Ciascuno Stato membro rende pubblico il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine al momento della presentazione dello stesso al Consiglio e alla Commissione.