REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2191/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, secondo comma e dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere della Corte di giustizia (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
considerando che occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/694, per tener conto dei regolamenti seguenti:
- regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee5,
- regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee6,
- regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia7,
- regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione di agenti temporanei delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia8,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti: «l) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 (*),
m) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1857/89 (**),
n) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 (***),
o) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 (****).
(*) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).
(****) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile, per quanto riguarda tutte le lettere qui aggiunte, a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (2) Parere espresso l'11 novembre 1996. (3) Parere espresso il 12 dicembre 1996.