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REGOLAMENTO (CE) N. 195/98 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di alcune denominazioni quale indicazione geografica o denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che una domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento suddetto, ma che tale dichiarazione è stata ritenuta infondata e quindi non ricevibile;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale denominazione di origine;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2396/975,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione