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REGOLAMENTO (CE) N. 725/98 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1998 che modifica gli aiuti compensativi agrimonetari concessi in Irlanda

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana2, modificato dal regolamento (CE) n. 1219/973, ha stabilito in particolare l'importo massimo dell'aiuto per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 724/97, gli importi corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti in funzione dell'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata fino all'inizio del mese che precede il primo mese a cui si riferisce l'importo di cui trattasi;

considerando che, nel periodo compreso tra l'ultima riduzione sensibile della sterlina irlandese e l'inizio del mese precedente quello a cui si riferisce la seconda rata, si sono verificati vari aumenti del tasso di conversione di tale moneta; che, dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno sopprimere l'importo della seconda rata dell'aiuto per l'Irlanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La seconda rata dell'aiuto compensativo per l'Irlanda, previsto dal regolamento (CE) n. 806/97 per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997, è soppresso. La concessione della terza rata dell'aiuto verrà esaminata tenendo conto dell'incidenza degli sviluppi monetari fino all'inizio del mese di marzo 1999.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione