REGOLAMENTO (CE) N. 1265/98 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia e il Portogallo hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di alcune denominazioni quale indicazione geografica o denominazioni di origine;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che una domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;
considerando che, in seguito alla pubblicazione delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento;
considerando che, di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette;
considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che vengono iscritte quali denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazioni di origine protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione