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REGOLAMENTO (CE) N. 1266/98 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/983, ha previsto modalità di applicazione pluriennali per il contingente di importazione di 1 500 tonnellate di pezzi detti «hampes» congelati; che è necessario precisare le modalità di compilazione dei certificati di autenticità, nonché le diciture da apporre nei relativi titoli di importazione;

considerando che è opportuno armonizzare alcuni criteri di ammissibilità degli operatori interessati con quelli in vigore per altri regimi di importazione, apportando i necessari chiarimenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 996/97 è modificato come segue:

1.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano:

  1. a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

  2. b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    — Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]

    — Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

    — Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

    — ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 996/97]

    — Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

    — Hampe [règlement (CE) n° 996/97]

    — Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

    — Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

    — Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97]

    — Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

    — Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

3. La validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio».

2.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.»

3. All'articolo 5, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 11, paragrafo 1» sono soppressi.

4.

All'articolo 7, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nel corso dei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;».

5. All'articolo 7, le lettere c) e d) sono soppresse.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione