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REGOLAMENTO (CE) N. 1576/98 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/972, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione quale indicazione geografica;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/964, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione