REGOLAMENTO (CE) N. 1764/98 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/962, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando che l'Australia e la Nuova Zelanda hanno designato nuovi organismi per il rilascio dei documenti di origine; che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/954, dev'essere modificato di conseguenza; che la designazione, da parte dell'Australia, del nuovo organismo ha preso effetto il 1° luglio 1998 e che è opportuno considerare validi i documenti rilasciati da tale organismo a partire da questa data;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato nel seguente modo:
a) l'organismo «Australian Meat and Livestock Corporation» è sostituito da «Department of Primary Industries and Energy»;
b) l'organismo «New Zealand Meat Producers Board» è sostituito da «New Zealand Meat Board».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, lettera a), è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998 e l'articolo 1, lettera b), dal 1° settembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1998. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione