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REGOLAMENTO (CE) N. 2088/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/972, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92; che tale dichiarazione è stata considerata ricevibile;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo sulla registrazione della denominazione «Cornish Clotted Cream»; che tale accordo è stato raggiunto; che esso è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non comporta alcuna modifica delle informazioni inizialmente trasmesse in virtù dell'articolo 5 del citato regolamento; che si è constatato che il termine «Cornouaille» nei marchi francesi registrati non viene utilizzato per una crema né lo sará in futuro;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» e beneficiare pertanto della protezione sul piano comunitario quale denominazione di origine protetta;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1576/985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione