REGOLAMENTO (CE) N. 38/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione di origine;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è stata riscontrata conforme a tale regolamento e comprende, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4;
considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione; che essa è stata considerata fondata e quindi ricevibile;
considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 7 dello stesso regolamento, la Commissione ha invitato gli Stati membri a pervenire ad un accordo; che tale accordo non è stato raggiunto e spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi;
considerando che la Commissione ha compiuto un esame approfondito dell'effettiva possibilità di confusione;
considerando che dall'esame dei fatti e di elementi supplementari è emerso che non vi sono rischi di confusione tra la denominazione «Rocamadour» e il prodotto così designato e la denominazione «Romadur» e il prodotto così designato; che in realtà, benché siano entrambi formaggi, si tratta di prodotti diversi facilmente distinguibili grazie all'aspetto esterno e al tipo di formaggio; che la denominazione «Rocamadour» designa infatti un piccolo formaggio di capra, a pasta molto elastica, con una crosta naturale costituita da una buccia striata, leggermente vellutata, di colore bianco crema, a forma di dischetto sottile del peso di circa 35 grammi, mentre la denominazione «Romadur» designa un formaggio di latte vaccino a pasta molle, con una crosta di colore da giallo scuro a rossastro, in genere di forma rettangolare o cubica e di peso compreso tra 80 e 180 grammi;
considerando che è pertanto possibile continuare l'uso della denominazione «Romadur»;
considerando che, di conseguenza, la denominazione «Rocamadour» merita di essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere quindi protetta a livello comunitario quale indicazione geografica;
considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2784/985;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione