REGOLAMENTO (CE) N. 344/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1;
considerando che la procedura di revisione dell'elenco degli organismi emittenti i documenti d'origine deve essere semplificata in modo da tener conto tempestivamente della situazione del momento; che a tal fine la Commissione deve poter procedere alla revisione di detto elenco di organismi emittenti mediante una sua propria decisione;
considerando che l'Australia ha designato un nuovo organismo emittente di documenti d'origine; che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1764/983, deve essere modificato di conseguenza; che la designazione da parte dell'Austrialia del nuovo organismo emittente prende effetto il 1° febbraio 1999; che è adeguato a ritenere validi i documenti rilasciati dal succitato organismo a partire dalla suddetta data;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue.
1.
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'elenco può essere riesaminato dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto oppure se esso non soddisfi integralmente agli obblighi che gli incombono oppure se viene designato un nuovo organismo emittente.»
2. Nell'allegato I, l'organismo «Department of Primary Industries and Energy» è sostituito da «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione