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REGOLAMENTO (CE) N. 378/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1999 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e la Grecia hanno trasmesso alla Commissione delle domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e che, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

considerando che, di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/19995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione