REGOLAMENTO (CE) N. 736/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1999 che adegua gli aiuti compensativi agromonetari concessi in Irlanda
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro1, in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/973, ha tra l'altro stabilito il massimale dell'aiuto relativo alle rivalutazioni sensibili della sterlina irlandese dell'11 gennaio 1997 e del 29 marzo 1997;
considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98, i riferimenti agli aiuti compensativi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3813/92 del Consiglio4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/955, e (CE) n. 724/97 del Consiglio6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 942/987 sono considerati riferimenti agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2799/98;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98, gli importi dell'aiuto compensativo corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi;
considerando che il tasso di conversione della sterlina irlandese all'inizio del mese precedente il primo mese del terzo periodo è maggiore del tasso del giorno della rivalutazione sensibile dell'11 gennaio 1997; che, dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno adeguare l'ammontare della terza rata dell'aiuto per l'Irlanda;
considerando che il tasso di conversione della sterlina irlandese all'inizio del mese precedente il primo mese del terzo periodo è maggiore del tasso del giorno della rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997; che, dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno annullare la terza rata dell'aiuto per l'Irlanda;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'importo della terza rata dell'aiuto compensativo per l'Irlanda, determinato in base all'importo principale della prima rata previsto dal regolamento (CE) n. 806/97 per la rivalutazione sensibile dell'11 gennaio 1997, è ridotto da 35,07 milioni di ECU a 6,62 milioni di ECU.
2. L'importo della terza rata dell'aiuto compensativo per l'Irlanda, determinato in base all'importo principale della prima rata previsto dal regolamento (CE) n. 806/97 per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997, è azzerato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione