Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(1), adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.
Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.
Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.
È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.
Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.
Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.
Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.
Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333(2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/20013 congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, in particolare:
i) una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
b) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato I;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;
h) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull’Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
i) «atto terroristico»: uno dei seguenti atti intenzionali che, per sua natura o contesto, possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:
i) intimidire seriamente la popolazione;
ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o
iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:
a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b) attentati gravi all’integrità fisica di una persona;
c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, nonché, per le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, ricerca e sviluppo;
g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);
j) direzione di un gruppo terroristico;
k) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo;
l) interferenza illecita nel sistema o minaccia di commettere un’interferenza illecita nel sistema, di cui all’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3, o l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b) o c) di tale direttiva, e interferenza illecita nei dati o minaccia di commettere un’interferenza illecita nei dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;
j) «gruppo terroristico»: l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici; per «associazione strutturata» s’intende un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un atto terroristico e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
k) «proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o di un’entità»: il fatto di possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà della persona giuridica, del gruppo o dell’entità o di detenervi una partecipazione maggioritaria;
l) «controllo di una persona giuridica, di un gruppo o di un’entità»: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti:
i) avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, del gruppo o dell’entità;
ii) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, del gruppo o dell’entità che sono stati in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
iii) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci della persona giuridica, del gruppo o dell’entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
iv) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante sulla persona giuridica, sul gruppo o sull’entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina la persona giuridica, il gruppo o l’entità ne consenta l’assoggettamento a un accordo o a una disposizione di tal genere;
v) potersi avvalere, di fatto, del diritto di esercitare un’influenza dominante ai sensi della lettera d), pur non essendo titolare di detto diritto;
vi) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività della persona giuridica, del gruppo o dell’entità;
vii) gestire la persona giuridica, il gruppo o l’entità su base unificata, pubblicando rendiconti consolidati;
viii) condividere in solido o garantire le passività finanziarie della persona giuridica, del gruppo o dell’entità.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Art. 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III o destinato a loro vantaggio.
3. Nell’allegato II sono elencati le persone fisiche o giuridiche, i gruppi e le entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici o che partecipano alla commissione di atti terroristici o ne agevolano la commissione e nei confronti dei quali un’autorità competente ha preso una decisione di cui al paragrafo 4.
4. L’elenco dell’allegato II è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso, nei confronti della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità interessati, una decisione basata su prove o indizi seri e credibili che dispone l’apertura di un’indagine o l’avvio dell’azione penale per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione ovvero che decreta la condanna per tali fatti.
5. Ai fini del paragrafo 4, per «autorità competente» s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore.
6. Nell’allegato III sono elencati:
a) persone giuridiche, gruppi e entità di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
b) persone fisiche o giuridiche, gruppi e entità che agiscono per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
c) membri di spicco di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
d) persone fisiche o giuridiche, gruppi e entità associati a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II, anche tramite:
i) la partecipazione al finanziamento di atti terroristici commessi da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II ovvero in collegamento con essi, in loro nome, per loro conto o a loro sostegno;
ii) la partecipazione alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti terroristici commessi da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II ovvero in collegamento con essi, in loro nome, per loro conto o a loro sostegno;
iii) l’erogazione o la fruizione di addestramento terroristico, ad esempio istruzioni su armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a beneficio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
iv) la partecipazione al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato II.
Art. 2 bis
1. In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:
a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati negli allegati II e III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o
e) pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Art. 2 ter
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, durante, o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Art. 2 quater
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità nell’allegato II o nell’allegato III, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III; e
b) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Art. 3
1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
Art. 4
1. Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le entità:
a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b) collaborano con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e entità, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
Art. 5
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità inserito in elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente interessata in merito a tali operazioni.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti;
b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato II o nell’allegato III; o
c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1.
3.
Art. 6
1. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f) da agenzie specializzate degli Stati membri;
g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera rilasciata.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro quattro settimane dal rilascio.
5. I paragrafi 1 e 2 sono riesaminati almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
6. Il paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2027.
7.
8.
Art. 6 bis
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Art. 6 ter
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II o III;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un gruppo o un’entità di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.