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Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE3, modificato dal regolamento (CE) n. 1490/20024, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2,

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I.

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/20006, il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/20027 non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette.

Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma(8). Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile.

Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il periodo di dodici anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2006 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, fino al 30 settembre 2007 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro della seconda fase di cui al regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2009 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l’iscrizione o meno della sostanza attiva interessata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tuttavia, per il metalaxil il periodo di 12 anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato fino al 30 giugno 2010.Durante tali periodi, gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Art. 2

1. Le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

2. Gli Stati provvedono affinché le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento siano revocate entro il 25 luglio 2003, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3.

Per una sostanza elencata nella colonna A dell'allegato II, uno Stato membro indicato nella colonna B di detto allegato in corrispondenza a tale sostanza può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono per le utilizzazioni elencate nella colonna C, purché:

  1. a) garantisca che l'impiego prolungato sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente;

  2. b) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato dopo il 31 dicembre 2003 sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

  3. c) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

  4. d) si accerti che si stanno realmente ricercando soluzioni alternative.

Lo Stato membro interessato informerà la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente paragrafo e, in particolare, circa le azioni avviate in applicazione del disposto delle lettere da a) a d).

4.

In deroga al paragrafo 3, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato II, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:

  1. a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

  2. b) l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

  3. c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

  4. d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

Art. 3

Il termine accordato dagli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e,

  1. a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 25 luglio 2003, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2003, salvo per il numero limitato di utilizzazioni essenziali di cui all'allegato II, per i quali l'autorizzazione può essere ancora mantenuta in determinati Stati membri conformemente a quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 3;

  2. b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

  3. c) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2009, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2009.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (8) COM(2001) 444 def.