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Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione del 31 luglio 2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta1, in particolare l'articolo 10,

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di attuazione dello stesso.

È necessario stabilire l'elenco degli aeroporti comunitari, esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, nonché le necessarie deroghe.

Occorre specificare il formato di trasmissione dei dati in modo sufficientemente dettagliato da garantire un'elaborazione rapida, economica ed efficace dei dati.

Devono essere fissate le modalità di diffusione dei risultati statistici.

A norma dell'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CE) n. 437/2003 la Commissione deve anche adeguare le specifiche contenute negli allegati dello stesso.

Occorre adeguare la struttura di registrazione per la trasmissione dei dati, i codici e le definizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003.

Di conseguenza occorre modificare il regolamento (CE) n. 437/2003.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito a seguito della decisione 89/382/CEE/Euratom2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 437/2003, i risultati sono trasmessi in conformità della descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato II del presente regolamento.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione