Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE1 del Consiglio, e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.
Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il Forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo [Agricultural Research for Development (ARD)], con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [European Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.
Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.
Occorre promuovere la conservazione ex situ e in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC; tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.
È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.
È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale; particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni ex situ detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS - European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).
La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)2.
Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura3 ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere4, 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali5, 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite6, 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi7, 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti8, 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali9, 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione10, 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole11, 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole12, 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi13, 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate14, 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra15.
L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.
Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie da applicare.
Nell'ambito dell'attuazione e del monitoraggio del programma comunitario, la Commissione dovrebbe potersi avvalere della consulenza di esperti scientifici e tecnici.
L'intero contributo comunitario dovrebbe essere finanziato sulla rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Scopo
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC e alla realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale, è istituito un programma comunitario per il periodo 2004-2006 inteso a integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
Art. 2 Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.
2. Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:
a) per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)17;
b) per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
b) «risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
c) «materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;
d) «risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;
e) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazione vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
f) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
g) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
h) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
i) «regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.
Art. 4 Azioni ammissibili
1. Il programma comunitario di cui all'articolo 1 comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.
2. Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:
a) altre attività intraprese a livello comunitario;
b) processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, e in particolare:
la convenzione sulla diversità biologica,
il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,
la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,
la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,
i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks — ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme — EUFORGEN) e il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research — CGIAR).
Art. 5 Azioni mirate
Le azioni mirate comprendono:
a) le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
b) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;
c) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;
d) la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.
Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.
Art. 6 Azioni concertate
Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.
Art. 7 Azioni di accompagnamento
Le azioni di accompagnamento comprendono iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e la preparazione di rapporti tecnici.
Art. 8 Programma di lavoro
1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004–2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.
2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.
Art. 9 Selezione delle azioni
1. La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all'articolo 8 e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario.
2. Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee18.
3. Le proposte relative alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'articolo 10.
4. Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri:
a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'articolo 1;
b) qualità tecnica della proposta;
c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;
d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.
5. Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee19.
6. Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Art. 10 Partecipazione di paesi terzi
Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:
a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.
Art. 11 Convenzione di sovvenzione
1. Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione.
2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.