Regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca1, in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti2, in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco3, in particolare gli articoli 6 e 8,
visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale4, in particolare l'articolo 5,
vista la proposta della Commissione,
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.
Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia5, le Isole Færøer6, e la Groenlandia7 e l'Islanda.
La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.
Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2005, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.
Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.
Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.
L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca8, al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri9, al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca10, al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie11, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo12, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali13, al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico14, al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame15, al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale16, al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano17, al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco18, al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite19, al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci20, al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori21, al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde22 e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde23.
Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella sottozona VIII.
Sulla base dei pareri del CIEM è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM.
In considerazione delle conoscenze scientifiche relative allo stato biologico degli stock di melù e a seguito di negoziati fra gli Stati costieri sulla gestione di detti stock, è necessario modificare le zone di gestione tenendo conto delle caratteristiche specifiche del tipo di pesca in questione.
Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde.
Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento.
I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.
Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa il regime di gestione dello sforzo deve essere adattato.
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 non garantisce che le catture di aringhe siano contenute entro i limiti di cattura fissati per tale specie. È pertanto necessario introdurre misure transitorie atte ad assicurare un controllo e un conteggio adeguati delle aringhe presenti nelle catture non sottoposte a cernita.
Gli attuali metodi di pesca con reti da imbrocco praticati nelle acque profonde ad ovest della Scozia e dell'Irlanda prevedono l'utilizzo di reti di lunghezza eccessiva, che comportano tempi di immersione troppo lunghi e tassi di rigetti elevati. Reti perse o abbandonate che non vengono recuperate possono continuare a catturare pesci per vari anni. Indagini scientifiche hanno dimostrato che questo metodo di pesca costituisce una grave minaccia alle specie di acque profonde. Occorre pertanto prendere provvedimenti transitori che vietino questo tipo di pesca fino a quando siano adottate misure permanenti.
Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario applicare, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle sottodivisioni VIII a, b, d.
Nella sua riunione annuale del 2004 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.
Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2006 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.
Nel novembre 2005 la NEAFC raccomandava di inserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.
Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato una raccomandazione sulla gestione di taluni tipi di pesca che sfruttano le specie di acque profonde e una raccomandazione concernente l'istituzione di un registro CGPM delle navi di lunghezza superiore a 15 metri autorizzate ad operare nella zona CGPM. Poiché la Comunità è parte contraente della CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità ed è pertanto opportuno attuarle.
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
Occorre introdurre alcune disposizioni circa l'utilizzo dei dati dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.
Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario rafforzare le disposizioni di controllo relative a tali navi.
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.
Nella sua riunione annuale del 2004 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2006, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001.
Nella sua riunione annuale del 2005 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura che prevede, a partire dal 1o gennaio 2006, la presenza di osservatori scientifici a bordo di tutte le navi che operano nella zona della convenzione e pescano specie non soggette ai regimi di conservazione e gestione di altre competenti organizzazioni regionali per la pesca. Si tratta di una misura vincolante per la Commissione, cui occorre pertanto dare attuazione.
Nella sua 27ma riunione annuale, tenutasi dal 19 al 23 settembre 2005, l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO), ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.
Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2005-2006 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati.
Alla sua XXIV riunione annuale del 2005 la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento CE n. 27/2005 del 22 dicembre 2004 che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura24 , è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2006 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2006. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Campo di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2006 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Esso fissa inoltre determinate limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate per il gennaio 2007 e nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IE.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:
a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e
b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a) «totale ammissibile di catture», la quantità che può essere pescata da ciascuno stock ogni anno;
b) «contingente», una proporzione fissa del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;
c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;
e) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;
f) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
g) «Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″ O.
Art. 4 Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio. Se a una zona è aggiunta la menzione «acque CE», significa che ci si riferisce soltanto alle acque CE di tale zona;
b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale25;
c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale26;
d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.
Capo II. Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per le navi comunitarie
Art. 5 Limiti di cattura e attribuzioni
1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18.
3. La Commissione dispone l'immediata cessazione delle attività di pesca dell'acciuga nella sottozona VIII se, secondo il parere dello CSTEP, la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 è inferiore a 28000 tonnellate.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nella divisione CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV (acque CE) in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
5. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
6. I limiti di cattura per gli stock di rane pescatrici nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) e nelle zone Vb (acque CE) e VI, XII e XIV possono essere riveduti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 a seguito dell'analisi dello CSTEP sui dati raccolti durante il primo trimestre del 2006 per quanto riguarda le catture, per unità di sforzo registrate.
7. I limiti di cattura per lo stock di merluzzo norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) e per lo stock di spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE), n. 2371/2002 alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2006.
8. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
squalo elefante (Cetorinhus maximus),
pescecane (Carcharodon carcharias).
Art. 6 Disposizioni speciali e attribuzione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma dell' articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2007, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
Art. 7 Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:
all’allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa, VIa, VIIa e VIId;
all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
all’allegato IIC, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe;
all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV.
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IV bis, IV ter, IV quater e V del regolamento CE n. 27/2005 continuano ad applicarsi.
3. Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.
4. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2006 nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
5. Gli Stati membri garantiscono che, per il 2006, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'80% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specia argentina.
Art. 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:
a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:
a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
(i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e
(ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;
oppure
b) sgombri, se
(i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,
(ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e
(iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
3. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.
4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.
5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle sottozone CIEM II (acque CE) e IV e nelle sottodivisioni IIIa e VIId, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.
6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.
Art. 9 Catture non sottoposte a cernita nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId
1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.
2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
Art. 10 Limiti di accesso
Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: zona sud-occidentale
1. 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O,
2. 62° 58' N e 22° 25' O,
3. 63° 06' N e 21° 30' O,
4. 63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S;
zona sud-orientale
1. 63° 14' N e 10° 40' O,
2. 63° 14' N e 11° 23' O,
3. 63° 35' N e 12° 21' O,
4. 64° 00' N e 12° 30' O,
5. 63° 53' N e 13° 30' O,
6. 63° 36' N e 14° 30' O,
7. 63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.
Art. 11 Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.