Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Testo vigente
Art. 6 Disposizioni speciali e attribuzione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2008, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
Art. 7 Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:
a) l'allegato IIA si applica alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque CE della zona CIEM IIa;
b) l'allegato IIB si applica alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
c) l'allegato IIC si applica alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;
d) l'allegato IID si applica alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque CE della zona CIEM IIa.
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento CE n. 51/2006 continuano ad applicarsi.
3. Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4.1 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.
4. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2007 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato IID.
5. Gli Stati membri garantiscono che, per il 2007, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specie argentina.
Art. 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:
a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:
a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e
ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;
oppure
b) sgombri, se
i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,
ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e
iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
3. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.
4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.
5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.
6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.
Art. 9 Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa
1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.
2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
Art. 10 Limiti di accesso
1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
Zona sud-occidentale
1. 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;
2. 62° 58′ N e 22° 25′ O;
3. 63° 06′ N e 21° 30′ O;
4. 63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;
Zona sud-orientale
1. 63° 14′ N e 10° 40′ O;
2. 63° 14′ N e 11° 23′ O;
3. 63° 35′ N e 12° 21′ O;
4. 64° 00′ N e 12° 30′ O;
5. 63° 53′ N e 13° 30′ O;
6. 63° 36′ N e 14° 30′ O;
7. 63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.
Art. 11 Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.
Capo III. Limiti di cattura e condizioni a essi associate per le navi dei paesi terzi
Art. 12 Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all'allegato III.
Art. 13 Autorizzazione
1. Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.
2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) Squalo elefante (Cetorinhus maximus)
b) Pescecane (Carcharodon carcharias).
Art. 14 Restrizioni geografiche
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.
Art. 15 Transito in acque comunitarie
Le navi da pesca di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:
a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
Art. 16 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Capo IV. Regime delle licenze per le navi comunitarie
Art. 17 Licenze e condizioni associate
1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure
b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure
c) navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.
3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.
5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Art. 18 Isole Færøer
Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Færøer.
Capo V. Regime delle licenze per le navi dei paesi terzi
Art. 19 Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2006 possono continuare le loro operazioni dal 1o gennaio 2007 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.
Art. 20 Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale
La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
a) il nome della nave;
b) numero di registrazione;
c) lettere e cifre esterne di identificazione,
d) porto di registrazione;
e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
g) potenza del motore;
h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
i) metodo di pesca previsto;
j) zona di pesca prevista;
k) specie di pesci che si intendono catturare;
l) periodo per il quale la licenza è richiesta.
Art. 21 Numero di licenze
Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.
Art. 22 Annullamento e ritiro
1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
Art. 23 Mancato rispetto delle norme pertinenti
1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.
Art. 24 Obblighi del detentore della licenza
1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund34.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Art. 25 Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
Capo VI. Disposizioni speciali per le navi della comunità che pescano nel mare mediterraneo
Art. 26 Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci
1. Allo scopo di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci è vietata dal 1o gennaio 2007 al 14 agosto 2007 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, essi possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione dei pesci fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che vogliano beneficiare del riporto devono presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2008 una domanda di numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione dei pesci nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 durante il quale tale attività di pesca sarebbe vietata. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
b) il nome della nave;
c) il numero di registrazione;
d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria35.
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
3. Anteriormente al 1o novembre 2007 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.