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Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

Testo vigente

Capo IV. Gestione finanziaria

Sezione 1. Impegni di bilancio

Art. 39 Principi

1. Viene adottato un impegno di bilancio corrispondente all'importo dell'impegno giuridico, che assume la forma di un accordo di finanziamento con il paese beneficiario interessato, sulla base di decisioni di finanziamento che adottano i programmi annuali.

2. Le decisioni di finanziamento che adottano i programmi pluriennali possono prevedere l'assunzione di impegni giuridici pluriennali che assumono la forma di accordi di finanziamento con il paese beneficiario interessato. L'impegno di bilancio che corrisponde all'importo dell'impegno giuridico può, in questi casi, essere ripartito su più esercizi in quote annue, laddove ciò sia previsto dalla decisione di finanziamento e tenendo conto del quadro finanziario indicativo pluriennale. La decisione di finanziamento e l'accordo di finanziamento corrispondenti riportano tale ripartizione in opportune tabelle finanziarie.

Sezione 2. Norme per la gestione decentrata

Art. 40 Pagamenti

1. Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso dei programmi pluriennali, ciascun pagamento è imputato ai primi impegni di bilancio aperti della componente IPA in questione.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il paese beneficiario invia alla Commissione una previsione delle sue probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo, in relazione a ciascuna componente o a ciascun programma IPA. Ove opportuno, la Commissione può chiedere un aggiornamento della previsione.

4. Gli scambi di informazioni relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità e le strutture di cui all'articolo 21 avvengono, ove opportuno, per via elettronica, utilizzando le procedure concordate dalla Commissione insieme al paese beneficiario.

5. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo comunitario definito nella tabella finanziaria di ciascun programma.

6. Una volta raggiunta la soglia di cui al paragrafo 5, l'ordinatore nazionale continua a trasmettere alla Commissione tutte le dichiarazioni certificate di spesa e le informazioni relative agli importi recuperati.

7. Gli importi indicati dal programma presentato dal paese beneficiario nelle dichiarazioni certificate di spesa, nelle domande di pagamento e nelle spese citate nelle relazioni sull’attuazione sono denominati in euro. I paesi beneficiari convertono in euro le spese sostenute in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro fissato dalla Commissione per il mese durante il quale la spesa è stata registrata nei conti del fondo nazionale o della struttura operativa in questione, a seconda dei casi.

8. I pagamenti della Commissione a favore del fondo nazionale vengono effettuati sul conto in euro, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 e con gli accordi quadro, settoriali o di finanziamento. Per ciascun programma IPA in questione o, ove opportuno, per ciascuna componente IPA, viene aperto un conto in euro che viene utilizzato esclusivamente per le transazioni relative a tale programma o componente.

9. I paesi beneficiari garantiscono che i beneficiari finali ricevano in tempo utile e integralmente l'importo complessivo del contributo pubblico. Non si applica nessun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali.

10. La spesa può essere finanziata dalla Comunità soltanto se è stata sostenuta e pagata dal beneficiario finale. Le spese pagate dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate, da documenti contabili di valore probatorio equivalente o da altri documenti pertinenti laddove, secondo il programma, l'assistenza non è un'assistenza finanziaria. La spesa deve essere stata certificata dall'ordinatore nazionale.

Art. 42 Prefinanziamento

1. Nel caso di una domanda di pagamento per un prefinanziamento, i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

  1. a) l'ordinatore nazionale ha notificato alla Commissione l'apertura del conto in euro in questione;

  2. b) gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido;

  3. c) il relativo accordo di finanziamento è entrato in vigore.

2. I prefinanziamenti rappresentano una determinata percentuale del contributo comunitario al programma in questione, come specificato nella parte II del presente regolamento. Nel caso dei programmi pluriennali il prefinanziamento può essere ripartito tra diversi esercizi.

3. L'importo complessivo pagato come prefinanziamento viene rimborsato alla Commissione se non viene inviata alcuna domanda di pagamento entro 15 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo comunitario al programma in questione.

4. L'importo complessivo del prefinanziamento viene saldato al più tardi al momento della chiusura del programma. Per tutta la durata del programma, l'ordinatore nazionale utilizza il prefinanziamento soltanto per pagare il contributo comunitario alla spesa in conformità con il presente regolamento.

Art. 43 Pagamenti intermedi

1. Nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio, i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

  1. a) l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa riguardante il pagamento in questione; la dichiarazione di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale;

  2. b) sono state rispettate le soglie dell'assistenza comunitaria nell'ambito dei singoli assi prioritari, secondo quanto stabilito nella decisione di finanziamento della Commissione;

  3. c) la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali annuali riguardanti l'attuazione secondo quanto stabilito all'articolo 61, paragrafo 1, ivi compresa la relazione più recente;

  4. d) l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il primo e il secondo trattino di cui all'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), la più recente relazione annuale sulle attività di audit e un parere sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo esistenti con i requisiti del presente regolamento e/o quelli di eventuali accordi tra la Commissione e il paese beneficiario;

  5. e) gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido.

In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente paragrafo, il paese beneficiario adotta, su richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stessa fissati, le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora dovesse emergere che le norme applicabili non sono state rispettate o che i fondi comunitari sono stati utilizzati in maniera indebita, la Commissione può ridurre i pagamenti intermedi a favore del paese beneficiario o sospenderli temporaneamente, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 46. Essa informa di conseguenza il paese beneficiario.

3. La sospensione o riduzione dei pagamenti intermedi è conforme al principio di proporzionalità e lascia impregiudicate le decisioni sulla conformità, le decisioni sulla liquidazione dei conti e le rettifiche finanziarie.

Art. 44 Calcolo dei pagamenti

I pagamenti vengono calcolati sulla base del contributo comunitario al finanziamento delle operazioni in questione fino al raggiungimento dell'importo ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento stabilito per ciascun asse prioritario nella decisione di finanziamento alla spesa ammissibile, tenendo conto del contributo comunitario massimo collegato a ciascun asse prioritario.

Art. 45 Pagamento del saldo finale

1. Nel caso del pagamento del saldo finale si applica la scadenza di cui all'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

  1. a) l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda finale di pagamento e una dichiarazione finale di spesa; la dichiarazione finale di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale;

  2. b) la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali finali per il programma in questione, secondo quanto stabilito all'articolo 61, paragrafo 1;

  3. c) l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il terzo trattino dell'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), un parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa, accompagnato da una relazione finale sulle attività;

  4. d) gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido.

2. La parte degli impegni di bilancio relativa ai programmi pluriennali che ancora risulta aperta il 31 dicembre 2017 e per la quale i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2018 viene automaticamente disimpegnata.

Art. 46 Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti qualora:

  1. a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o

  2. b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

  3. c) siano richiesti chiarimenti riguardanti le informazioni contenute nella dichiarazione di spesa.

2. Al paese beneficiario viene data la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di due mesi prima che la Commissione decida in merito alla sospensione in conformità con il paragrafo 1.

3. La Commissione pone fine alla sospensione nel momento in cui il paese beneficiario ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alle carenze, alle irregolarità o alla mancanza di chiarezza descritte al paragrafo 1. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma in conformità con l'articolo 51.

Art. 47 Chiusura di un programma

1. Dopo che la Commissione ha ricevuto una domanda di pagamento finale, un programma è considerato chiuso quando si verifica uno dei seguenti eventi:

pagamento del saldo finale dovuto dalla Commissione,

emissione di un ordine di riscossione da parte della Commissione,

disimpegno del saldo finale dell’impegno di bilancio da parte della Commissione.

2. La chiusura di un programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di eseguire successivamente una rettifica finanziaria.

3. La chiusura di un programma non modifica l'obbligo del paese beneficiario di continuare a conservare i documenti pertinenti, in conformità con l'articolo 48.

Art. 48 Conservazione dei documenti

Tutti i documenti riguardanti un determinato programma vengono conservati dal paese beneficiario per almeno tre anni dopo la chiusura del programma. Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda debitamente motivata della Commissione.

Art. 49 Rettifiche finanziarie

1. Al fine di garantire che i fondi vengano utilizzati in conformità con le norme applicabili, la Commissione applica le procedure di liquidazione dei conti o i meccanismi di rettifica finanziaria ai sensi dell'articolo 53 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 53 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e secondo quanto specificato nell'accordo quadro e negli eventuali accordi settoriali.

2. Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi:

  1. a) identificazione di un'irregolarità specifica, ivi comprese le frodi; o

  2. b) identificazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del paese beneficiario.

3. Qualora la Commissione rilevi che la spesa effettuata nell'ambito dei programmi coperti dal presente regolamento è stata sostenuta con modalità che violano le norme applicabili, essa decide gli importi che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario.

4. Il calcolo e la determinazione di tali rettifiche e i relativi recuperi vengono eseguiti dalla Commissione sulla base dei criteri e delle procedure di cui agli articoli 51, 52 e 53. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative alle rettifiche finanziarie fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.

Art. 50 Adeguamenti finanziari

1. L’ordinatore nazionale, che è il primo a dover indagare sulle irregolarità, effettua gli adeguamenti finanziari laddove vengono riscontrati casi di negligenza o irregolarità nelle operazioni o nei programmi, annullando integralmente o in parte il contributo comunitario a favore delle operazioni o dei programmi in questione. L’ordinatore nazionale tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il contributo comunitario.

2. In caso di irregolarità, l’ordinatore nazionale recupera il contributo comunitario versato al beneficiario finale conformemente alle relative procedure nazionali.

Art. 51 Criteri per le rettifiche finanziarie

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2, la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma.

2. Laddove vengono identificati singoli casi di irregolarità, la Commissione tiene conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica finanziaria estrapolata.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità e/o dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze o delle insufficienze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del programma in questione.

Art. 52 Procedura di rettifica finanziaria

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione comunica all'ordinatore nazionale le sue conclusioni provvisorie e lo invita a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà al paese beneficiario di stabilire, attraverso un esame della documentazione pertinente, la portata reale dell'irregolarità. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione in questione. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi menzionato al primo comma.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dal paese beneficiario entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. La Commissione si impegna ad adottare una decisione sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dall'avvio della procedura, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.

Art. 53 Rimborso

1. Qualsiasi rimborso a favore del bilancio generale dell'Unione europea viene effettuato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tali interessi è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Art. 54 Riutilizzo del contributo comunitario

1. Le risorse del contributo comunitario soppresse in conformità con l'articolo 49 vengono destinate al bilancio comunitario, compresi i relativi interessi.

2. Il contributo soppresso o recuperato in conformità con l'articolo 50 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto del recupero o dell'adeguamento né, se il recupero o l'adeguamento vengono effettuati per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di una parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta tale irregolarità.

Sezione 3. Norme per la gestione centralizzata e congiunta

Art. 55 Pagamenti

1. Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato entro i limiti dei fondi disponibili.

2. In conformità con l'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i pagamenti vengono effettuati dopo aver dimostrato che l'operazione in questione è conforme alle disposizioni del regolamento IPA, del presente regolamento, del contratto o della sovvenzione.

3. Gli stanziamenti necessari per coprire le spese indicate nei programmi annuali vengono resi disponibili attraverso una o più delle seguenti azioni: pagamento della totalità degli importi dovuti; prefinanziamento; uno o più pagamenti intermedi e pagamento del saldo degli importi dovuti.

4. I pagamenti da parte della Commissione vengono effettuati, ove possibile, in euro su un conto in euro.

Art. 56 Chiusura di un programma

1. Un programma è chiuso quando sono stati chiusi tutti i contratti e tutte le sovvenzioni da esso finanziati.

2. In seguito al ricevimento di una domanda di pagamento finale, un contratto o una sovvenzione sono considerati chiusi non appena si verifica uno degli eventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La chiusura di un contratto o di una sovvenzione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di effettuare una rettifica finanziaria in una fase successiva.

Capo V. Valutazione e controllo

Art. 57 Valutazione

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'assistenza a valere sui finanziamenti comunitari nonché la strategia e l'attuazione dei programmi.

2. I documenti indicativi di programmazione pluriennale descritti all’articolo 5 sono soggetti a valutazioni ex ante condotte dalla Commissione.

3. La Commissione può anche effettuare valutazioni strategiche.

4. I programmi sono soggetti a valutazioni ex ante, a valutazioni intermedie e/o a valutazioni ex post, ove necessario, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente IPA alla parte II del presente regolamento e conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.

5.

6.

7. I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione.

8. La Commissione definisce i metodi di valutazione, ivi comprese le norme sulla qualità, e utilizza indicatori obiettivi e misurabili.

Art. 58 Controllo in caso di gestione decentrata

1. In caso di gestione decentrata, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, il paese beneficiario istituisce un comitato di sorveglianza IPA, in accordo con il coordinatore nazionale IPA e con la Commissione, al fine di garantire un’attuazione coerente e coordinata delle componenti IPA.

2. Il comitato di sorveglianza IPA verifica l'efficacia, la qualità e la coerenza generale dell'attuazione di tutti i programmi e di tutte le operazioni dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di finanziamento e nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale. A tal fine esso si basa sugli elementi forniti dai comitati di sorveglianza settoriali, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 3.

3. Il comitato di sorveglianza IPA può formulare proposte di azioni alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale per assicurare la coerenza e il coordinamento tra le operazioni e i programmi attuati nell'ambito delle diverse componenti e per attuare eventuali misure rettificative tra componenti al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi globali dell'assistenza fornita e migliorarne l'efficienza a livello generale. Il comitato può altresì formulare proposte al/ai comitato/i settoriale/i competente/i riguardo a decisioni su eventuali misure rettificative per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita dall'ambito dei programmi o della/e componente/i IPA in questione.

4. Il comitato di sorveglianza IPA adotta il proprio regolamento interno in conformità con il relativo mandato istituito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione.

5. Salvo diversamente disposto dal mandato del comitato di sorveglianza istituito dalla Commissione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo. Il comitato di sorveglianza IPA comprende i rappresentanti della Commissione, il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale, i rappresentanti delle strutture operative e il coordinatore strategico. Un rappresentante della Commissione e il coordinatore nazionale IPA copresiedono le riunioni del comitato di sorveglianza IPA. Il comitato di sorveglianza IPA si riunisce almeno una volta l'anno. Possono inoltre essere indette riunioni intermedie, in particolare su base tematica.

Art. 59 Comitati di sorveglianza settoriali in caso di gestione decentrata

1. Il comitato di sorveglianza IPA è assistito da comitati di sorveglianza settoriali istituiti nell’ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, in conformità con le disposizioni specifiche di cui alla parte II. I comitati di sorveglianza settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile.

2. Ciascun comitato di sorveglianza settoriale verifica l'efficacia e la qualità dell'attuazione dei programmi e delle operazioni in questione, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente nella parte II e per i relativi accordi settoriali e/o di finanziamento. Esso può formulare proposte alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA (inviando una copia all'ordinatore nazionale) di decisioni riguardanti eventuali misure rettificative per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita.

3. I comitati di sorveglianza settoriali riferiscono al comitato di sorveglianza IPA. Essi forniscono in particolare al comitato di sorveglianza IPA informazioni riguardanti:

  1. a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi, per asse prioritario e, ove opportuno, per ciascuna misura o operazione; tali informazioni comprendono i risultati conseguiti, gli indicatori riguardanti l'attuazione finanziaria e altri fattori e servono a migliorare l'attuazione dei programmi;

  2. b) eventuali aspetti riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sollevati dall'autorità di audit, dall'ordinatore nazionale o dal funzionario accreditante competente.